Ordinanza 48/2009 (ECLI:IT:COST:2009:48)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: FLICK - Redattore:  TESAURO
   Decisione  del 11/02/2009
Deposito de˙l 18/02/2009;    Pubblicazione in G. U. 25/02/2009 n.8
Norme impugnate:  Artt. 2, c. 2°, 5°, 6° e 9°, e 11, c. 1°, della legge della Regione Calabria 07/12/2007, n. 26.
Massime:  33184
Atti decisi: ric. 12/2008

Pronuncia

ORDINANZA N. 48 ANNO 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giovanni Maria FLICK; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2, 5, 6 e 9, ed 11, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'Autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 9 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 19 febbraio 2008 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2008.

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

udito l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 9 febbraio 2008, depositato il successivo 19 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 2, commi 2, 5, 6 e 9, ed 11, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'Autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

che il ricorrente ha censurato le suddette disposizioni sulla base dell'assunto che esse incidono su ambiti quali il subappalto, la vigilanza sul mercato degli appalti pubblici nonché i piani di sicurezza, che devono ricondursi a competenze statali esclusive in materia di tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile;

che la Regione Calabria non si è costituita nel presente giudizio;

che, con atto depositato il 3 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, essendo venute meno alcune motivazioni dello stesso in conseguenza dell'approvazione della legge della Regione Calabria 5 marzo 2008, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 concernente Istituzione dell'autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture) che ha modificato le disposizioni censurate.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 313 del 2007, n. 11, n. 99, n. 163 e n. 418 del 2006).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA