Ordinanza 422/2007 (ECLI:IT:COST:2007:422)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: BILE - Redattore:  MADDALENA
   Decisione  del 10/12/2007
Deposito de˙l 12/12/2007;    Pubblicazione in G. U. 19/12/2007 n.49
Norme impugnate:  Legge della Provincia autonoma di Bolzano 11/04/2005, n. 1.
Massime:  31940
Atti decisi: ric. 68/2005

Pronuncia

ORDINANZA N. 422 ANNO 2007

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 aprile 2005, n. 1 (Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 giugno 2005, depositato in cancelleria il 1° luglio 2005 ed iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto che con ricorso notificato in data 23 giugno 2005, depositato il successivo 1° luglio ed iscritto al numero 68 del registro ricorsi dell'anno 2005 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 aprile 2005, n. 1 (Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico);

che la Provincia autonoma di Bolzano si è costituita con atto di costituzione e controdeduzioni, con cui prospetta l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;

che le parti hanno depositato successive memorie illustrative delle reciproche domande ed eccezioni.

Considerato che il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e che la Provincia autonoma di Bolzano ha ritualmente accettato tale rinuncia;

che deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA