Ordinanza 299/2007 (ECLI:IT:COST:2007:299)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: BILE - Redattore:  CASSESE
   Decisione  del 04/07/2007
Deposito de˙l 17/07/2007;    Pubblicazione in G. U. 25/07/2007 n.29
Norme impugnate:  Art. 11, c. 1°, della legge della Regione Puglia 03/04/2006, n. 7.
Massime:  31598
Atti decisi: ric. 67/2006

Pronuncia

ORDINANZA N. 299 ANNO 2007

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia, 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune ed organizzata: strumenti antiusura e antiracket), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 5 giugno 2006, depositato in cancelleria il 7 giugno 2006 ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2006.

Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che con ricorso del 1° giugno 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri (r. ric. n. 67 del 2006), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia, 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket);

che la norma impugnata prevede l'istituzione di una Consulta regionale delle organizzazioni antiracket ed antiusura, denominata «Consulta delle associazioni», e stabilisce, al comma 1, che essa sia composta, fra gli altri, dal «coordinatore delle Prefetture»;

che, con atto del 28 luglio 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare alla presente impugnazione, tenuto conto che, con successiva legge regionale della Puglia 3 aprile 2006, n. 15 (Modifica alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 7), «sono venute meno le motivazioni del ricorso»;

che non si è costituita in giudizio la Regione Puglia.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (tra le tante e da ultimo, ordinanza n. 418 del 2006).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA