Ordinanza 117/2006 (ECLI:IT:COST:2006:117)
Giudizio:  GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente: MARINI - Redattore:  VACCARELLA
   Decisione  del 23/03/2006
Deposito de˙l 23/03/2006;    Pubblicazione in G. U. 29/03/2006 n.13
Norme impugnate:  Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della decisione della Giunta per le elezioni della Camera dei deputati del 20 marzo 2006 e delle ordinanze del Consiglio di Stato del 21 marzo 2006 dal n. 1386/2006 al n. 1394/2006.
Massime:  30277
Atti decisi: confl. pot. amm. 7/2006

Pronuncia

ORDINANZA N. 117 ANNO 2006

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto promosso con ricorso della “Lista consumatori C.O.D.A.CONS. Democrazia Cristiana”, depositato in cancelleria il 22 marzo 2006 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Considerato che il ricorso in questione – in gran parte riproduttivo di note depositate in sede di appello proposto dal ricorrente davanti al Consiglio di Stato avverso varie ordinanze emesse dal TAR del Lazio in sede cautelare – è volto ad affermare la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo relativamente alla fase prodromica (ed in particolare, alla presentazione delle liste) delle elezioni politiche, ed a negare quella della Camera dei deputati, che esisterebbe solo relativamente alla verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti;

che, pertanto, la «definitiva dichiarazione di volontà», declinatoria della sua giurisdizione, è stata emessa dalla Camera dei Deputati (Giunta per le elezioni) quale organo avente natura giurisdizionale, ed altrettanto deve dirsi, evidentemente, di quella espressa dal Giudice amministrativo;

che a questa Corte non compete risolvere conflitti negativi (o positivi) di giurisdizione (art. 362 cod. proc. civ.) e, pertanto, come richiesto dal ricorrente, «stabilire il potere giurisdizionale del Giudice amministrativo sulla materia»;

che tale rilievo è assorbente di ogni altro, e quindi anche di quello relativo alla carenza di legittimazione attiva a sollevare conflitti di attribuzione ai sensi dell'art. 37 legge n. 87 del 1953 (ordinanza n. 79 del 2006).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara irricevibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA