Ordinanza 90/2003 (ECLI:IT:COST:2003:90)
Giudizio:  GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente: CHIEPPA - Redattore:  MARINI A.
Camera di Consiglio del 26/02/2003;    Decisione  del 13/03/2003
Deposito de˙l 27/03/2003;    Pubblicazione in G. U. 02/04/2003 n.13
Norme impugnate:  
Massime:  27601
Atti decisi: 
Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce:  2003/2   

Pronuncia

N. 90

Ordinanza 13 - 27 marzo 2003

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 2 del 15 gennaio 2003.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2003 il Giudice relatore Annibale Marini;

ravvisata la necessità della correzione di errore materiale occorso nella redazione dell'ordinanza n. 2 del 2003.

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nell'ordinanza n. 2 del 15 gennaio 2003 sia così corretto il seguente errore materiale: nel penultimo capoverso del Considerato, la parola «locatore» è sostituita con la parola «locatario».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA