Ordinanza 261/2003 (ECLI:IT:COST:2003:261)
Giudizio:  GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente: ZAGREBELSKY - Redattore:  MEZZANOTTE
Camera di Consiglio del 02/07/2003;    Decisione  del 02/07/2003
Deposito de˙l 18/07/2003;    Pubblicazione in G. U. 23/07/2003 n.29
Norme impugnate:  
Massime:  28002
Atti decisi: 
Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce:  2002/533   

Pronuncia

N. 261

Ordinanza 2 - 18 luglio 2003

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza 20 dicembre 2002, n. 533.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2003 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Rilevato che nel punto 1) del dispositivo della sentenza 20 dicembre 2002, n. 533, la declaratoria di illegittimità costituzionale è riferita all'articolo 19 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e non già al solo comma 1 del medesimo articolo 19;

ravvisata la necessità della correzione di tale errore materiale.

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza 20 dicembre 2002, n. 533, sia così corretto il seguente errore materiale: nel punto 1) del dispositivo le parole “dell'articolo 19” sono sostituite con le parole “dell'articolo 19, comma 1,”.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA