Ordinanza 260/2003 (ECLI:IT:COST:2003:260)
Giudizio:  GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente: ZAGREBELSKY - Redattore:  ZAGREBELSKY
Camera di Consiglio del 02/07/2003;    Decisione  del 02/07/2003
Deposito de˙l 18/07/2003;    Pubblicazione in G. U. 23/07/2003 n.29
Norme impugnate:  
Massime:  28001
Atti decisi: 
Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce:  2003/201   

Pronuncia

N. 260

Ordinanza 2 - 18 luglio 2003

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 201 dell'11 giugno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

ravvisata la necessità della correzione di un errore materiale occorso nella redazione della sentenza n. 201 del 2003.

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza 11 giugno 2003, n. 201, sia così corretto il seguente errore materiale: nel secondo periodo dell'ultimo capoverso del punto 4 del Considerato in diritto, le parole «per tre comuni capoluogo di provincia» sono sostituite con le parole «per i comuni capoluogo di provincia».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA