Ordinanza 442/2002 (ECLI:IT:COST:2002:442)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CHIEPPA - Redattore:  CAPOTOSTI
Camera di Consiglio del 09/10/2002;    Decisione  del 24/10/2002
Deposito de˙l 07/11/2002;    Pubblicazione in G. U. 13/11/2002 n.45
Norme impugnate:  
Massime:  27334
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 442

Ordinanza 24 ottobre - 7 novembre 2002

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 2002 dal Giudice di pace di Lecce nel procedimento civile vertente tra D. D. N. e il Comune di Lecce ed altra, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Giudice di pace di Lecce, nel corso di un processo civile - «preso atto dei motivi di incostituzionalità eccepiti dall'opponente, per i quali è illegittima la richiesta di pagamento effettuata a mezzo della cartella esattoriale, in quanto tale richiesta si basa su una contravvenzione che non è un titolo esecutivo, laddove la stessa doveva essere seguita e convalidata da sanzione emessa dall'autorità competente amministrativa proprio perché non si tratta di tassa o tributo, ma di illecito amministrativo» e ritenuta «fondata» l'eccezione di costituzionalità per violazione degli artt. 25, 101, 102 e 111 della Costituzione - ha disposto la sospensione del procedimento principale e ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale;

che l'ordinanza di rimessione del giudice a quo, come risulta dal testo che si é riportato, non contiene, al di là di una assai generica indicazione degli elementi di fatto della controversia, alcun riferimento alla legge e alle norme per le quali si chiede lo scrutinio di costituzionalità, né alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Considerato che il mero rinvio ad un'eccezione della parte - peraltro priva anch'essa di riferimenti a disposizioni applicabili al giudizio de quo - non può essere sufficiente a superare la assoluta mancanza degli elementi richiesti per sollevare questione incidentale di costituzionalità, in quanto il giudice rimettente, come costantemente affermato da questa Corte (ordinanze n. 556 del 2000, n. 239 e n. 243 del 2002), «deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità» con una motivazione del tutto autosufficiente;

che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, 101, 102 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA