Ordinanza 118/2002 (ECLI:IT:COST:2002:118)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: VARI - Redattore:  AMIRANTE
Camera di Consiglio del 13/03/2002;    Decisione  del 10/04/2002
Deposito de˙l 12/04/2002;    Pubblicazione in G. U. 17/04/2002 n.16
Norme impugnate:  
Massime:  26944
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 118

ORDINANZA 10 - 12 aprile 2002.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 16 del 17 aprile 2002

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Massimo VARI; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 538, comma secondo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 2000 dal giudice onorario del Tribunale di Lanciano, sezione distaccata di Atessa, nel procedimento civile Eco Italia S.r.l. contro Di Paolo Antonio, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che il giudice onorario del Tribunale di Lanciano, sezione distaccata di Atessa, con ordinanza emessa il 20 dicembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 4 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 538, comma secondo, cod. proc. civ.;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha chiesto, anche in memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, che la questione sia dichiarata inammissibile e non fondata.

Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di qualsiasi descrizione della fattispecie sub iudice nonché di motivazione sia in ordine alla rilevanza delle questione nel giudizio a quo, sia in ordine alla sua non manifesta infondatezza, limitandosi il rimettente a richiamare genericamente un'altra propria ordinanza di rimessione relativa alla medesima questione, peraltro trasmessa a questa Corte dopo l'ordinanza introduttiva del presente giudizio, senza neppure precisare l'oggetto della questione;

che una simile ordinanza è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis: ordinanze n. 43 del 2001, nn. 396 e 139 del 2000);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 538, secondo comma, cod. proc. civ. sollevata, in riferimento agli artt. 24, 4 e 35 della Costituzione, dal giudice onorario del Tribunale di Lanciano, sezione distaccata di Atessa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Amirante

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola