Ordinanza 114/2002 (ECLI:IT:COST:2002:114)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: VARI - Redattore:  CAPOTOSTI
Camera di Consiglio del 27/02/2002;    Decisione  del 10/04/2002
Deposito de˙l 12/04/2002;    Pubblicazione in G. U. 17/04/2002 n.16
Norme impugnate:  
Massime:  26929
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 114

ORDINANZA 10 - 12 aprile 2002.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 16 del 17 aprile 2002

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Massimo VARI; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi con due ordinanze emesse il 20 dicembre 2000 dal Tribunale di Viterbo, iscritte ai nn. 292 e 293 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, con due ordinanze del 20 dicembre 2000, nel corso di altrettanti giudizi di opposizione a precetti con i quali è stato intimato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) il pagamento di somme a titolo di "pensione di inabilità" e di "indennità di accompagnamento", solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del Tribunale, la norma impugnata, disponendo che l'I.N.P.S. "è passivamente legittimato" nei giudizi aventi ad oggetto la "erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili", si porrebbe in contrasto con la legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59, violando l'art. 77, primo comma, della Costituzione, in quanto con detta legge "il Governo non era stato in alcun modo delegato a conferire funzioni all'I.N.P.S.";

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in entrambi i giudizi, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

che, in uno dei due giudizi, si è, altresì, costituito l'I.N.P.S., concludendo per il rigetto della questione, in quanto già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte.

Considerato che le ordinanze sollevano questione di legittimità costituzionale di una stessa norma, in relazione all'identico parametro e che, quindi, è opportuna la riunione dei due giudizi;

che, secondo il Tribunale di Viterbo, l'art. 130 del d.lgs. n. 112 del 1998 si porrebbe in contrasto con l'art. 77, primo comma, della Costituzione, in quanto, in violazione della legge di delegazione n. 59 del 1997, avrebbe attribuito all'I.N.P.S. la legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto la "erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili";

che questa Corte, con le ordinanze n. 366 e n. 90 del 2001, ha dichiarato manifestamente infondata un'identica questione di legittimità costituzionale sollevata, tra gli altri, anche dallo stesso Tribunale di Viterbo;

che i giudici a quibus non svolgono argomenti nuovi od ulteriori rispetto a quelli già esaminati e comunque tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento;

che, quindi, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata dal Tribunale di Viterbo in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola