Ordinanza 104/2002 (ECLI:IT:COST:2002:104)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: VARI - Redattore:  AMIRANTE
Camera di Consiglio del 27/02/2002;    Decisione  del 08/04/2002
Deposito de˙l 10/04/2002;    Pubblicazione in G. U. 17/04/2002 n.16
Norme impugnate:  
Massime:  26906
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 104

ORDINANZA 8 - 10 aprile 2002.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 16 del 17 aprile 2002

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Massimo VARI; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 2001 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Mole' Salvatore e il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, iscritta al n. 591 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 29 marzo 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, del d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze), nella parte in cui prevede che le anticipazioni dell'indennità di fine rapporto eventualmente corrisposte agli iscritti al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze a sensi dell'art. 4, n. 2 dello stesso d.P.R. n. 1034 del 1984 debbano essere detratte dall'importo finale della indennità stessa con la maggiorazione degli interessi legali;

che il giudice a quo, riportandosi a quanto sostenuto dal ricorrente, afferma che la disposizione impugnata, senza alcuna ragionevole giustificazione, detterebbe per i dipendenti pubblici da essa considerati una disciplina del trattamento di fine rapporto deteriore rispetto a quella cui sono sottoposti i lavoratori privati (che non prevede alcuna maggiorazione delle anticipazioni da detrarre dall'importo finale del trattamento stesso);

che la denunciata decurtazione della indennità di fine rapporto violerebbe, altresì, il principio secondo cui la retribuzione deve essere adeguata e sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa;

che la decurtazione stessa, inoltre, snaturerebbe la funzione previdenziale propria della indennità di fine rapporto.

Considerato che la norma impugnata per il suo carattere meramente regolamentare è inidonea a formare oggetto di giudizio incidentale di costituzionalità (sentenza n. 427 del 2000 e ordinanze n. 328 del 2000 e n. 430 del 1999);

che, pertanto -- a prescindere da ogni considerazione sulla mancanza, nella ordinanza, di una adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, non avendo il rimettente espresso alcun autonomo e specifico giudizio sul merito delle censure, ma essendosi limitato a riportare quanto sostenuto dal ricorrente nel giudizio a quo (ordinanza n. 556 del 2000) - la proposta questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, del d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Amirante

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola