Ordinanza 356/2001 (ECLI:IT:COST:2001:356)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SANTOSUOSSO - Redattore:  - Relatore: CONTRI
Camera di Consiglio del 26/09/2001;    Decisione  del 06/11/2001
Deposito de˙l 07/11/2001;    Pubblicazione in G. U. 14/11/2001 n.44
Norme impugnate:  
Massime:  26605 26606
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 356

ORDINANZA 6 - 7 novembre 2001.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 44 del 14 novembre 2001

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Fernando SANTOSUOSSO; Giudici: Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY; Valerio ONIDA; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a) e c) del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), promosso con ordinanza emessa il 1 maggio 2000 dal tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Montrone Nicola ed altre e Battista Nicola ed altra, iscritta al n. 695 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il tribunale di Bari in composizione monocratica, con ordinanza emessa il 1 maggio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a) e c) del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo la lettera a) del comma 1 della disposizione impugnata violerebbe l'art. 32 della Costituzione perché il valore economico del punto di invalidità sarebbe inidoneo a risarcire l'effettivo pregiudizio subito dal danneggiato alla sua salute;

che ad avviso del rimettente la norma impugnata violerebbe anche l'art. 3, primo comma, della Costituzione perché non consentirebbe una adeguata "valorizzazione soggettiva" del danno e perché avrebbe stabilito un risarcimento in misura fissa che non considererebbe "il progredire del danno invalidante" anche in riferimento alla diversa età dei danneggiati;

che, sempre secondo il rimettente, la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 impugnato avrebbe a sua volta creato una disparità di trattamento tra danneggiati ed una violazione del loro diritto alla salute, avendo fissato un limite massimo al danno morale risarcibile ed avendo introdotto un criterio di liquidazione del danno morale da reato per le sole ipotesi di danno biologico, con conseguente disparità di trattamento tra soggetti tutti ugualmente da risarcire;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile dal momento che la legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante "Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche"), ha soppresso la norma impugnata senza sostituirla con altra disposizione.

Considerato che il tribunale di Bari, in composizione monocratica, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a) e c) del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), ritenendo che la norma impugnata violi gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione;

che la norma denunciata non è stata convertita e che la legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante "Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche"), non ha previsto la salvezza degli effetti prodotti né l'ha riprodotta, neppure parzialmente, in altra disposizione;

che la questione sollevata è per tale motivo inammissibile (cfr. ex plurimis la sentenza n. 330 del 1996 e l'ordinanza n. 505 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a) e c) del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: Santuososso

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 7 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella