Ordinanza 294/2001 (ECLI:IT:COST:2001:294)
Giudizio:  GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente: RUPERTO - Redattore:  - Relatore: SANTOSUOSSO
Camera di Consiglio del 20/06/2001;    Decisione  del 12/07/2001
Deposito del 25/07/2001;    Pubblicazione in G. U. 01/08/2001 n.30
Norme impugnate:  
Massime:  26494
Atti decisi: 
Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce:  2001/158   

Pronuncia

N. 294

ORDINANZA 12 - 25 luglio 2001.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 30 del 1 agosto 2001

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 158 depositata il 22 maggio 2001;

Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ravvisata la necessità di correggere un errore materiale contenuto nella sentenza n. 158 del 2001.

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella sentenza n. 158 del 2001 sia corretto il seguente errore materiale: nell'epigrafe, nel dispositivo, nel punto 1 del Ritenuto in fatto e nel punto 1 del Considerato in diritto, l'espressione "art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354" va sostituita con la dizione "art. 20, diciassettesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola