Sentenza  210/2001 (ECLI:IT:COST:2001:210)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: RUPERTO - Redattore:  - Relatore: CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del 06/03/2001;    Decisione  del 02/07/2001
Deposito de˙l 04/07/2001;    Pubblicazione in G. U. 11/07/2001 n.27
Norme impugnate:  
Massime:  26373 26374 26375 26376 26377
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 210

SENTENZA 2 - 4 luglio 2001.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 27 del 11 luglio 2001

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto dall'Associazione italiana per il World Wildlife Found Italia-Fondo mondiale per la natura contro la Regione Friuli-Venezia Giulia ed altri, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione dell'Associazione italiana per il Wwf-Fondo mondiale per la natura e dell'Associazione Friulana Migratoristi nonché l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avvocato Claudio Chiola per l'Associazione Friulana Migratoristi e l'avvocato Gino Marzi per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 20 novembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4, numero 3), e 6 (recte: numero 3) dello statuto regionale ed all'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio).

2. - Nel giudizio principale l'Associazione italiana per il World Wildlife Found Italia-Fondo mondiale per la natura (di seguito, Wwf) ha chiesto che il Tribunale amministrativo regionale, previa sospensione, annulli i decreti del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia con i quali, rispettivamente in data 4 agosto 1995 ed 8 ottobre 1998, è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29 del 1993 ed è stato fissato il numero massimo di uccelli catturabili, nonché il decreto dell'assessore regionale all'agricoltura, alla caccia e alla pesca del 7 ottobre 1998, recante il calendario dell'attività di cattura degli uccelli ai sensi dell'art. 5 di quest'ultima legge.

Il Tribunale amministrativo regionale deduce che l'attività di cattura degli uccelli da utilizzare come richiami vivi per l'esercizio venatorio da appostamento rientra nella materia della caccia, attribuita alla competenza legislativa di tipo esclusivo della Regione Friuli-Venezia Giulia, consentita in via di deroga dalle norme comunitarie e dalla legislazione statale, ed impugna l'art. 3 della legge regionale n. 29 del 1993 nella parte in cui dispone che le amministrazioni provinciali provvedono alla gestione degli impianti di cattura anziché mediante personale dipendente dalle province, affidandone la gestione in concessione, "con precedenza", "ai soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli", ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978, n. 39, ed inoltre a coloro che, "precedentemente all'entrata in vigore" della legge regionale n. 29 del 1993, hanno esercitato l'attività di cattura in base ad autorizzazioni rilasciate ai sensi della legislazione regionale, ovvero che hanno frequentato corsi organizzati dalle amministrazioni provinciali, d'intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), superando il relativo esame finale, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione. La norma, ad avviso del giudice a quo, violerebbe l'art. 4, numero 3), dello statuto regionale, ponendosi in contrasto con l'art. 4, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale stabilisce che la gestione di detti impianti deve essere effettuata esclusivamente da parte di "personale provinciale" qualificato e giudicato idoneo dall'INFS.

Il collegio premette, inoltre, d'avere accolto provvisoriamente la domanda cautelare sino all'esito della decisione da parte della Corte e - in punto di rilevanza - sostiene che, poiché sia il regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29 del 1993, sia gli altri due atti impugnati si fondano sulla norma indubbiata, della quale costituiscono attuazione, la questione sarebbe pregiudiziale rispetto all'esame delle censure svolte con il ricorso.

2.1. - Secondo il Tribunale amministrativo regionale, la questione sarebbe altresì "non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 1 e 36" della legge n. 157 del 1992. L'art. 1, ult. cit., dispone che la fauna selvatica è tutelata "nell'interesse della comunità nazionale", costituendo la sua conservazione un limite all'esercizio della facoltà venatoria ed alla competenza legislativa regionale. Nel caso in esame, puntualizza l'ordinanza, verrebbe in rilievo non tanto l'art. 1, comma 3, della legge n. 157 del 1992, bensì l'art. 36, comma 7, della medesima legge, il quale impone alle regioni a statuto speciale di adeguare entro un determinato termine "la propria legislazione ai principi ed alle norme, stabiliti dalla presente legge, nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti".

La legge n. 157 del 1992, ad avviso del giudice a quo, "si propone come paradigma dell'interesse nazionale della tutela della fauna selvatica che la legislazione regionale, anche esclusiva, in materia di caccia non può compromettere" e la locuzione dell'art. 36, comma 7, cit., andrebbe interpretata come prescrittiva per la competenza legislativa regionale di un limite "costituito da tutte le norme della legge n. 157 del 1992, in quanto espressione" di detto interesse nazionale, che risulterebbe leso dalla norma impugnata. Secondo il Tribunale amministrativo regionale, l'art. 4 della legge n. 157 del 1992, disponendo che la gestione degli impianti di cattura deve essere riservata a personale dipendente dalle province e che detto personale deve essere giudicato idoneo dall'INFS, sarebbe infatti strumentale rispetto agli scopi di garantire l'imparzialità della relativa attività e l'interesse alla protezione della fauna, realizzando un corretto bilanciamento tra gli interessi in conflitto.

Ad avviso del collegio, la tutela di detto interesse nazionale sarebbe garantita esclusivamente dalla gestione degli impianti di cattura con le modalità fissate dall'art. 4 della legge n. 157 del 1992. Questo interesse risulterebbe invece leso dalla norma impugnata, in quanto permette che la gestione degli impianti di cattura sia affidata a soggetti privati "abilitati", qualificando come tali, in primo luogo, "i soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli", ossia gli "ex uccellatori", ai quali riconosce una precedenza nel conseguimento della concessione; in secondo luogo, a coloro che hanno superato un esame finale all'esito di corsi organizzati dalle amministrazioni provinciali d'intesa con l'INFS, che però non gestisce gli esami, essendo anzi previsto che larelativa commissione è composta da cinque membri, dei quali uno solo è designato da detto istituto, mentre due di essi sono nominati dalle associazioni dei "tenditori" o degli "ex uccellatori".

Pertanto, conclude il Tribunale amministrativo regionale, la norma realizzerebbe un assetto sbilanciato a favore delle istanze venatorie, in pregiudizio dell'interesse alla tutela della fauna selvatica, in contrasto con i principi recati dall'art. 4 della legge n. 157 del 1992 ed in violazione dei "limiti posti alla potestà legislativa esclusiva dall'art. 4 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e, in parallelo, con palese violazione della legislazione statale in materiadi protezione della fauna, che in base all'art. 6 del medesimo statuto, la legge regionale può soltanto attuare o integrare".

3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

L'interveniente premette che l'attività di cattura degli uccelli, "per la cessione a fini di richiamo", rientrerebbe nella materia della caccia e che la Regione Friuli-Venezia Giulia è titolare di competenza legislativa di tipo esclusivo in detta materia e di tipo integrativo-attuativo in quella della tutela della fauna (artt. 4, n. 3); 6, n. 3), dello statuto regionale). La regione ricorda che il regolamento di esecuzione della legge regionale emanato con d.P.G.R. del 30 giugno 1994, n. 230 era stato impugnato dal Wwf innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia ed annullato, in parte, con sentenza del 17 dicembre 1994, n. 436. Il nuovo e successivo regolamento era stato anch'esso impugnato in un giudizio nel quale il Tribunale amministrativo regionale sollevava questione di legittimità costituzionale della norma ora nuovamente censurata, che però veniva dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di pregiudizialità (ordinanza n. 264 del 1998). La regione, prosegue l'interveniente, emanava quindi i due atti che, unitamente al regolamento di attuazione della legge n. 29 del 1993, sono stati impugnati dal Wwf nel giudizio principale.

3.1. - Secondo l'interveniente, la questione sarebbe irrilevante, in quanto il Wwf avrebbe riproposto i motivi di censura già dichiarati infondati dal Tribunale amministrativo regionale, adito in altro e precedente giudizio.

Nel merito, essa sarebbe infondata, anzitutto perché l'art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992 non prevede che gli impianti debbano essere gestiti esclusivamente da personale dipendente dalle province, in quanto unasiffatta prescrizione avrebbe leso l'autonomia organizzativa di questi enti, onerandoli di nuove competenze, in mancanza dell'attribuzione dei mezzi necessari per adempierle.

Inoltre, perché la legge n. 157 del 1992 reca una nuova ed organica disciplina della caccia ed ammette la cattura di uccelli da utilizzare come richiamo, sicché sarebbero vincolanti per il legislatore regionale soltanto le disposizioni che identificano le specie cacciabili ed indicano nelle province i soggetti che possono essere titolari delle autorizzazioni regionali. Non sarebbe, invece, vincolante, la disposizione di dettaglio in virtù della quale gli impianti di cattura devono essere gestiti da personale dipendente dalle province, legittimamente disattesa, allo scopo di adeguare le norme statali alle esigenze ed alle tradizioni locali, stabilendo altresì penetranti controlli nei confronti dei soggetti abilitati alla gestione degli impianti, in grado di assicurarne l'imparzialità.

In linea subordinata, ad avviso dell'interveniente, qualora l'attività di cattura venga ricondotta alla materia della tutela della fauna, la regione, in quanto titolare di competenza legislativa di tipo integrativo-attuativo (art. 6, numero 3), dello statuto regionale, avrebbe legittimamente adeguato la norma statale alle particolariesigenze ed agli usi ed alle tradizioni vigenti nel proprio territorio. L'attività in esame costituirebbe "un'antica e profonda tradizione nel territorio", regionale e la scelta del legislatore statale nell'identificazione dei soggetti abilitati ad esercitarla sarebbe derivata dall'impossibilità di fare affidamento, nella gran parte del territorio nazionale, su una professionalità acquisita con l'esperienza. La Regione Friuli-Venezia Giulia avrebbe invece ragionevolmente preferito una differente soluzione, dato che una consolidata tradizione e la pregressa disciplina legislativa avrebbero permesso di avvalersi della professionalità e dell'esperienza di quanti già erano dediti a detta attività, sottoponendoli a penetranti controlli ed evitando la costituzione di una costosa struttura burocratica.

4. - Nel giudizio si è costituito - fuori termine - il Wwf, chiedendo l'accoglimento della questione, sulla scorta di argomentazioni in larga misura coincidenti con quelle svolte dal rimettente e, in particolare, sostenendo che l'art. 4 della legge n. 157 del 1992 sarebbe strumentale rispetto alla realizzazione dell'interesse nazionale alla tutela della fauna selvatica e configurerebbe una norma di grande riforma economico-sociale, vincolante per il legislatore regionale.

5. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita altresì l'Associazione friulana migratoristi (AFMI), parte nel processo principale, chiedendo, nell'atto di costituzione e nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Secondo l'Associazione, la questione sarebbe irrilevante anzitutto perché i provvedimenti impugnati avrebbero un oggetto diverso da quello della gestione pubblicistica degli impianti di cattura, sicché non dovrebbe farsi applicazione né delle disposizioni del regolamento che la riguardano, né della norma impugnata. Inoltre, perché essa sarebbe stata sollevata in modo perplesso e contraddittorio, dato che il Tribunale amministrativo regionale ha indicato due parametri - artt. 4, n. 3); 6 dello statuto regionale - che, rispettivamente, attribuiscono alla regione competenza di tipo esclusivo nella materia della caccia e di tipo integrativo-attuativo nella materia della tutela della fauna. Pertanto, poiché la norma censurata non può essere contemporaneamente ricondotta nell'ambito di applicazione delle due norme, sussisterebbe "una irreparabile contraddittorietà ed incertezza di parametro quanto alla unica questione sottoposta" al giudizio della Corte.

Nel merito, ad avviso dell'Associazione, l'attività in esame rientrerebbe nella materia della caccia, attribuita alla competenza legislativa di tipo esclusivo della regione, nella quale, in virtù della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, allo Stato spettano compiti residuali, tra i quali non rientra la gestione della caccia, ad eccezione di quello di disporre le variazioni dell'elenco delle specie cacciabili. In ogni caso, poiché il Tribunale amministrativo regionale ha identificato l'interesse nazionale nel principio della tutela della fauna, la norma impugnata andrebbe scrutinata in riferimento a quest'ultimo, non con riguardo a tutte le disposizioni che genericamente ad esso si ricollegano, dovendo altresì escludersi che quelle di dettaglio possano vincolare il legislatore regionale.

A suo avviso, l'art. 4 della legge n. 157 del 1992 non prevederebbe affatto l'obbligo della gestione pubblicistica degli impianti, bensì disporrebbe soltanto che questa debba essere affidata a personale tecnicamente qualificato, che è appunto quanto stabilisce la norma censurata, subordinando l'esercizio dell'attività alla frequenza di corsi organizzati dalle province d'intesa con l'INFS. Inoltre, il giudizio di idoneità sarebbe riservato a questo Istituto esclusivamente per il personale che esercita l'attività di cattura a fini di inanellamento per scopi scientifici non per quella in esame, che rientra nella materia della caccia, riservata alla competenza esclusiva del legislatore regionale, il quale ha ragionevolmente valorizzato la pregressa esperienza nel settore per ricavarne un giudizio di idoneità tecnica.

Secondo l'AFMI, sarebbero altresì infondate le censure riferite ai principia di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, indipendentemente dall'impossibilità di scrutinare la norma avendo riguardo al principio di tutela della fauna, dato che la fattispecie in esame rientrerebbe nella materia della caccia. In particolare, il primo di siffatti principi risulterebbe inesattamente richiamato, in quanto riguarda esclusivamente l'attività amministrativa provvedimentale e non un'attività materiale quale è la cattura degli uccelli. Inoltre, la legge regionale realizzerebbe un corretto bilanciamento tra esercizio dell'attività venatoria ed esigenze protezionistiche, dal momento che il calendario dell'attività di cattura è adottato previo parere dell'INFS, sono predeterminate le catture effettuabili e sono previste efficaci misure di controllo.

6. - All'udienza pubblica la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'AFMI hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale promossa con l'ordinanza indicata in epigrafe concerne l'art. 3 (recte: art. 3, commi 1 e 3) della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1o giugno 1993, n. 29. Ad avviso del Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 4, n. 3), e 6 (recte: n. 3) dello statuto regionale in riferimento all'art. 4 (recte: art. 4, comma 3) della legge n. 157 del 1992. Il contrasto riguarderebbe, secondo il giudice rimettente, la norma in esame nella parte in cui "prevede la concessione da parte delle amministrazioni provinciali competenti della gestione degli impianti di cattura degli uccelli catturabili a soggetti privati che abbiano superato specifici corsi organizzati dalle province d'intesa con l'INFS, ovvero, con precedenza, ai soggetti già titolari di autorizzazione alla cattura di uccelli, ai sensi delle leggi regionali n. 17 del 1969 e n. 39 del 1978, cioè quelli autorizzati a svolgere attività di uccellagione" e appunto l'art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992.

La disposizione in esame pertanto non garantirebbe "né l'imparzialità, né la qualificazione degli operatori dell'attività di cattura", in quanto si tratterebbe in primis di "ex uccellatori" e secondariamente di coloro che hanno superato l'esame finale di corsi "in cui l'INFS interviene peraltro solo come soggetto che concorre adorganizzarli", violando così la legge n. 157 del 1992, la quale, secondo l'ordinanza di rinvio, "si propone come paradigma dell'interesse nazionale della tutela della fauna selvatica che la legislazione regionale, anche esclusiva, in materia di caccia non può compromettere". In particolare, l'art. 4 della stessa legge n. 157, disponendo che la gestione degli impianti di cattura degli uccelli debba essere riservata a personale dipendente dalle province, giudicato idoneo dall'INFS, recherebbe, ad avviso del rimettente, un principio vincolante per il legislatore regionale, in quanto strumentale rispetto al fine di assicurare l'effettiva tutela dell'interesse nazionale alla salvaguardia della fauna selvatica.

2. - Preliminarmente va dichiarata inammissibile per tardività la costituzione in giudizio del Wwf, in quanto effettuata oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (cfr., ex plurimis sentenze n. 94 e n. 178 del 2000).

Va poi respinta l'eccezione di inammissibilità per intervenuto giudicato, formulata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sotto il profilo che il Tribunale amministrativo regionale adito avrebbe sollevato la questione di costituzionalità per gli stessi motivi di censura già proposti dal Wwf e ritenuti manifestamente infondati con la sentenza n. 10 del 1997 dello stesso tribunale: si tratta infatti di un giudizio diverso rispetto a quello a quo.

Così pure va respinta l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza formulata dall'AFMI, secondo cui, riguardando i provvedimenti impugnati innanzi al Tribunale amministrativo regionale il numero massimo degli uccelli catturabili ed il calendario dell'attività di cattura, solo questi profili e non anche quelli relativi alla gestione pubblicistica degli impianti di cattura sarebbero rilevanti. Il tribunale rimettente ha infatti affermato, con motivazione che la Corte ritiene non implausibile (cfr. sentenze n. 176 e n. 94 del 2000), il carattere pregiudiziale e fondamentale del sistema concessorio previsto dall'art. 3 rispetto alle altre norme della legge regionale n. 29 del 1993.

Va infine rigettata l'eccezione di inammissibilità, pure sollevata dall'AFMI, sotto il profilo che l'ordinanza di rinvio avrebbe identificato il parametro di costituzionalità della questione in modo perplesso e contraddittorio, dato che, invece, la questione di legittimità appare articolata secondo un criterio di subordinazione logica e non di alternatività (cfr. sentenza n. 188 del 1995).

3. - Nel merito la questione è fondata nei limiti di seguito precisati.

Preliminarmente va osservato che l'art. 4 della legge n. 157 del 1992 disciplina due distinte attività dicattura di uccelli vivi, a seconda che essa sia strumentale all'inanellamento a scopi scientifici, oppure all'utilizzazione degli esemplari catturati "per la cessione a fini di richiamo". Anche la legge in esame della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 1993 disciplina entrambe le attività, ma è evidente che la norma impugnata riguarda soltanto la seconda, anche perché la cattura temporanea per inanellamento è specificamente regolata da un'altra disposizione della stessa legge (art. 6).

Questa distinzione consente dunque di inquadrare l'attività di cattura, regolata dalla norma censurata, nell'ambito della materia "caccia", trattandosi di una forma di utilizzazione degli uccelli catturati per fini esclusivamente venatori. La disciplina in esame rientra quindi astrattamente nell'ambito della competenza legislativa di tipo esclusivo che la Regione Friuli-Venezia Giulia esercita ai sensi dell'art. 4, n. 3), dello statuto regionale, in necessaria armonia peraltro con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, tra le quali vanno annoverate anche quelle contenute nella legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992. La Corte ha infatti più volte ribadito, con giurisprudenza consolidata, il carattere di norme di riforma economico-sociale delle disposizioni della legge sulla caccia protettive della fauna selvatica (cfr. sentenze n. 4 del 2000, n. 169 del 1999, n. 323 del 1998), rimarcando che sussiste "un interesse unitario, non frazionabile, all'uniforme disciplina dei vari aspetti inerenti al nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica" (sentenza n. 168 del 1999).

Nella specie, viene dunque in considerazione la disposizione dell'art. 4, comma 3, della citata legge n. 157, nella parte in cui permette, in deroga al generale principio di tutela della fauna selvatica, la cattura degli uccelli vivi a fini di richiamo, alla condizione, però, che essa sia svolta esclusivamente in regime pubblicistico, cioè in impianti di cattura autorizzati dalle province e gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'INFS. È evidente che ciò che rileva in questa prescrizione è che gli addetti agli impianti debbano avere una posizione di distacco da interessi venatori organizzati, nonché un'adeguata qualificazione tecnica. In questo modo si assicura che gli addetti stessi - anche se non legati alle amministrazioni provinciali da un rapporto di lavoro subordinato - possiedano comunque quella professionalità nell'esercizio dell'attività di cattura degli uccelli, che ragionevolmente costituisce requisito imprescindibile ed irrinunciabile perché possa ritenersi soddisfatto, proprio in quanto si tratta di deroga al "principio fondamentale del divieto di caccia" (sentenza n. 20 del 2000), il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica. Il possesso di tale professionalità, che è provato da una preventiva valutazione di idoneità espressa dall'INFS "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza non solo dello Stato, ma anche delle regioni" (sentenza n. 4 del 2000), rappresenta infatti la condizione minima perché sipossano considerare garantiti il corretto utilizzo degli impianti, nonché la piena conoscenza delle limitate specie di uccelli che possono costituire oggetto di cattura per la cessione a fini di richiamo.

A questo riguardo deve pertanto ritenersi che il predetto art. 4, comma 3, contenga, in ragione dei suoi criteri e delle sue finalità, oltre che della sua collocazione nell'ambito della legge sulla caccia, un principio fondamentale, che limita, ai sensi dell'art. 4 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, la discrezionalità del legislatore regionale, anche nell'esercizio della competenza legislativa di tipo esclusivo, proprio perché è espressivo dell'interesse nazionale all'uniforme disciplina di aspetti rilevanti che ineriscono al livello minimo inderogabile di salvaguardia della fauna selvatica.

Con tale principio contrasta pertanto la norma impugnata nelle rispettive parti in cui riconosce l'abilitazione all'esercizio dell'attività di cattura degli uccelli a fini di richiamo anche a soggetti che non siano stati previamente valutati dall'INFS (comma 3), attribuendo loro addirittura un diritto di precedenza nel rilascio della relativa autorizzazione (comma 1).

Ed invero, mentre si può giustificare, sul piano dei criteri di efficienza organizzativo-funzionale, la parte della norma impugnata che subordina l'abilitazione alla frequenza di specifici corsi organizzati dalle amministrazioni provinciali d'intesa con l'INFS, nonché al superamento del relativo esame finale, le cui modalità attuative non precludono di per sé il preventivo potere valutativo dell'INFS stesso, viceversa appare priva di ragionevole giustificazione quella parte della medesima norma, che per altri soggetti - cioè gli "ex uccellatori" - non prevede alcuna forma di valutazione dello stesso Istituto. Il mero esercizio dell'attività di cattura di uccelli, già svolto da questi soggetti in base ad autorizzazioni rilasciate nella vigenza delle pregresse leggi regionali n. 17 del 1969 e n. 39 del 1978, oltre tutto già parzialmente censurate dalla Corte (sentenza n. 124 del 1990), che non stabilivano sufficienti forme di controllo tecnico, non può infatti garantire di per sé, in assenza di qualsiasi procedura divalutazione di idoneità, tanto meno da parte dell'INFS, il possesso di quelle conoscenze che, come già rilevato, costituiscono il requisito necessario ed imprescindibile richiesto dalla norma statale, proprio come strumento per assicurare che non venga leso il nucleo minimo di tutela della fauna selvatica.

Ancora più irragionevole è infine la previsione legislativa che tali soggetti abbiano addirittura un diritto di precedenza nella concessione dell'autorizzazione alla cattura rispetto agli altri soggetti regolarmente abilitati in conformità ai criteri vigenti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), limitatamente alla seconda parte del comma 1, in riferimento alle parole: "con precedenza per i soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978, n. 39", ed al secondo periodo del comma 3.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola