N. 422
ORDINANZA 9-13 OTTOBRE 2000
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio, riapprovata il 2 febbraio 2000, recante "Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 25 febbraio 2000, depositato in Cancelleria il 3 marzo 2000 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2000.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 25 febbraio 2000, depositato il successivo 3 marzo, ha impugnato la delibera legislativa della Regione Lazio, approvata il 24 novembre 1999, riapprovata a maggioranza assoluta, con modifiche, il 2 febbraio 2000 (pervenuta al Commissario del Governo il 10 febbraio 2000), concernente "Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale" e, in particolare, gli artt. 2, 6, 8, 10, 12, 13, 19, in riferimento all'art. 2, quarto e quinto comma, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed alla legge 15 marzo 1997, n. 59;
che, ad avviso del ricorrente, la delibera legislativa si porrebbe in contrasto con l'art. 2, quarto e quinto comma, della legge n. 49 del 1987 e con la legge n. 59 del 1997 e violerebbe i limiti delle competenze regionali in materia di cooperazione allo sviluppo - rientrante nella politica estera nazionale, riservata allo Stato - in quanto le norme impugnate prevedono la realizzazione di iniziative in tale materia da parte della Regione, identificano i soggetti della cooperazione internazionale, attribuiscono alla Regione stessa la competenza ad indicare i Paesi destinatari degli interventi di cooperazione e configurano infine un'autonoma programmazione regionale della cooperazione internazionale, senza rispettare le procedure fissate dalla legislazione statale, regolamentando altresì iniziative di sviluppo nei paesi da cui provengono gli immigrati, i rifugiati ed i profughi, così da disciplinare un'attività di collaborazione che potrebbe essere svolta esclusivamente previa informazione al Ministero degli affari esteri;
che si è costituito in giudizio il Presidente della Giunta regionale del Lazio, chiedendo il rigetto del ricorso e formulando riserva di esporre le argomentazioni a sostegno della conclusione;
che, successivamente, in data 10 maggio 2000, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso; rinuncia accettata dalla Regione Lazio.
Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte, l'estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola