N. 259
ORDINANZA 3-6 LUGLIO 2000
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1998 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Ferrari Secondo ed altri e il comune di Roma, iscritta al n. 455 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che, con ordinanza del 21 dicembre 1998, pervenuta alla Corte costituzionale il 23 luglio 1999 (R.O. n. 455 del 1999), emessa nel corso del giudizio proposto da alcuni soggetti, concessionari, nel mercato ortofrutticolo di Roma, dell'uso di porzioni di fabbricato, avverso gli atti di accertamento relativi alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, divenuti definitivi a seguito del silenzio dell'Intendenza di finanza di Roma sui rispettivi ricorsi, il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria di contestazione del fondamento di detta tassa anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo e indipendentemente dal decorso dei relativi termini;
che il giudice a quo ha, al riguardo, richiamato la giurisprudenza costituzionale che, nella materia tributaria, ha già affermato che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria al previo esperimento di rimedi amministrativi, con differimento della proponibilità dell'azione all'esito degli stessi, ovvero dopo un certo termine decorrente dalla data della presentazione del ricorso, è legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o superiori finalità di giustizia, circostanze che non sembrano allo stesso giudice sussistenti nel caso in esame.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 132 del 1998, ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo, in parte qua, il predetto art. 20 del d.P.R. n. 638 del 1972 (peraltro espressamente abrogato dall'art. 71 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali - 1° aprile 1996, in relazione all'art. 42 del d.lgs. n. 545 del 1992 - senza che detta abrogazione possa influire sulla questione proposta in quanto il procedimento giurisdizionale avanti al giudice ordinario continua ad essere disciplinato, con riguardo ai termini e alle modalità, dalle norme sulla giurisdizione vigenti al momento della domanda);
che pertanto, essendo stata già espunta dall'ordinamento la norma ora denunciata, la relativa questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola