Ordinanza 22/2000 (ECLI:IT:COST:2000:22)
Giudizio:  GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente: VASSALLI - Redattore:  - Relatore: CONTRI
Camera di Consiglio del 15/12/1999;    Decisione  del 17/01/2000
Deposito de˙l 27/01/2000;    Pubblicazione in G. U. 02/02/2000 n.5
Norme impugnate:  
Massime:  25134
Atti decisi: 

Pronuncia

  N.   22  ORDINANZA 17 - 27 gennaio 2000.

   Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di

    attribuzione tra poteri dello Stato.

 Giudice  di  pace  -  Decadenza  e dispensa dal servizio - Disciplina

    legislativa - Forma prevista dei  provvedimenti  -  Adozione  (con

    decreto  del Presidente della Repubblica) previa deliberazione del

    Consiglio superiore della magistratura - Ricorso per conflitto tra

    poteri sollevato dal giudice di pace di Scandiano,  nei  confronti

    delle  Camere del Parlamento - Lamentata attribuzione al Consiglio

    superiore  della  magistratura  di  un  potere  non  previsto   in

    Costituzione  -  Delibazione  preliminare  sull'ammissibilita' del

    conflitto - Carenza della  legittimazione  del  ricorrente,  nella

    specie non agente nell'esercizio di funzioni giurisdizionali.

     Legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 9, comma 3.

  Costituzione,  artt. 24, 101, 102 e 105; legge 11 marzo 1953, n. 87,

    art. 37

 

 

(GU n. 5 del 02.02.2000 ) 

                         LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori:

  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

  Giudici: prof. Francesco GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,    prof.

 Fernando  SANTOSUOSSO,    avv.  Massimo VARI,   dott. Cesare RUPERTO,

 dott. Riccardo CHIEPPA,  prof. Gustavo ZAGREBELSKY,    prof.  Valerio

 ONIDA,    prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv. Fernanda CONTRI,  prof. Guido

 NEPPI MODONA,     prof. Piero  Alberto  CAPOTOSTI,    prof.  Annibale

 MARINI, dott. Franco BILE;

 

 ha pronunciato la seguente

                               Ordinanza

 nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato

 sorto a seguito del potere del Consiglio superiore della magistratura

 di deliberare provvedimenti di decadenza e dispensa per i giudici  di

 pace,  promosso  dal  giudice  di  pace  di  Scandiano,  con  ricorso

 depositato il 4 maggio 1999  ed  iscritto  al  n.  117  del  registro

 ammissibilita'

  conflitti.

   Udito  nella  camera  di  consiglio del 15 dicembre 1999 il giudice

 relatore Fernanda Contri.

   Ritenuto che il giudice di pace di  Scandiano,  quale  coordinatore

 dell'ufficio,  ha  sollevato  conflitto di attribuzione nei confronti

 del Parlamento, nelle persone dei Presidenti pro-tempore della Camera

 dei deputati e del Senato  della  Repubblica,  per  violazione  degli

 artt.  24,  101,  102 e 105 della Costituzione, in relazione all'art.

 9, comma 3, della legge 21 novembre 1991,  n.  374  (Istituzione  del

 giudice  di pace), nella parte in cui prevede che "i provvedimenti di

 cui ai commi 1 e 2 (decadenza e dispensa dal servizio dei giudici  di

 pace)  sono  adottati  con  decreto  del Presidente della Repubblica,

 previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.";

     che il ricorrente ritiene sussistere  la  propria  legittimazione

 attiva  ad  essere  parte  del  conflitto  quale "organo competente a

 dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene",  e

 ancora   che   egli  per  lo  stesso  motivo  ritiene  sussistere  la

 legittimazione passiva del Parlamento;

     che ad avviso del giudice di  pace  di  Scandiano  dal  combinato

 disposto  degli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione e dell'art.  1

 dell'Ordinamento giudiziario si evincerebbe che  le  attribuzioni  di

 ciascun  organo  giudiziario  derivano,  "non  solo genericamente, ma

 specificatamente", dalla Costituzione, e  che  l'ufficio  giudiziario

 dovrebbe  esercitare  effettivamente  la  sua  funzione, essendo essa

 indefettibile e dovendo dare tutela  ai  diritti  ed  agli  interessi

 legittimi;

     che  il  ricorrente  lamenta  la  lesione  delle sue attribuzioni

 operata dalla disposizione contenuta  nel  terzo  comma  dell'art.  9

 della  legge  n.  374  del  1991,  in  particolare  osservando che il

 Consiglio superiore della magistratura, con le sue  deliberazioni  in

 materia,  esercita  un  potere  di  decadenza dei giudici di pace non

 compreso fra quelli indicati dall'art. 105 della Costituzione;

     che  il  giudice  di pace coordinatore di Scandiano assume che il

 Parlamento, avendo inserito nel  terzo  comma  dell'art.  9  cit.  le

 parole:      "previa  deliberazione  del  Consiglio  superiore  della

 magistratura", avrebbe conferito a tale  organo  un  potere  "che  va

 oltre    quelli   tassativamente   previsti   dall'art.   105   della

 Costituzione", ed avrebbe in tal modo attribuito ai provvedimenti del

 Consiglio un carattere decisionale e non  semplicemente  propositivo,

 "con  modalita'  che  portano  alla paralisi dell'attivita' di organi

 giurisdizionali e conseguentemente alla  violazione  di  attribuzioni

 costituzionalmente garantite";

     che  secondo  il  ricorrente  la  lesione  si sarebbe in concreto

 verificata in quanto il Consiglio superiore della  magistratura,  con

 deliberazione  del 17 febbraio 1999 - senza aver considerato l'art. 2

 del d.-l.  1 febbraio 1999, n. 16, convertito dalla  legge  1  aprile

 1999,  n.  84 (che ha disposto che i giudici di pace in servizio alla

 data di entrata in vigore del d.-l. continuino ad esercitare le  loro

 funzioni  sino  alla nomina di altro giudice o alla loro conferma, in

 esito alle procedure  previste  dalla  legge)  -,  ha  dichiarato  la

 decadenza  dall'ufficio  dello  stesso  coordinatore,  per  raggiunti

 limiti di eta';

     che il giudice di pace di Scandiano, in conclusione, chiede  alla

 Corte  di  voler  dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 9, terzo

 comma, della legge n. 374 del 1991, nella parte  in  cui  prevede  la

 "previa  deliberazione  del  Consiglio superiore della magistratura",

 per violazione dell'art. 105 della Costituzione.

   Considerato che le modifiche apportate all'art. 9  della  legge  n.

 374  del  1991  dall'art.  7  della  legge  24  novembre 1999, n. 468

 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374,  recante  istituzione

 del  giudice  di  pace.  Delega  al  Governo in materia di competenza

 penale del giudice di pace e modifica dell'art.  593  del  codice  di

 procedura   penale)   non  influiscono  sulla  materia  del  presente

 conflitto;

     che nella presente fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo

 e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n.  87,  questa  Corte  e'

 chiamata  a  delibare,  senza  contraddittorio,  se  il  ricorso  per

 conflitto di attribuzione sia ammissibile, nel concorso dei requisiti

 soggettivi prescritti e in quanto esista la materia di  un  conflitto

 la   cui   decisione   appartenga   alla   sua  competenza,  restando

 impregiudicata ogni altra decisione;

     che, sotto il profilo soggettivo,  questa  Corte  ha  piu'  volte

 affermato  come i singoli organi giurisdizionali siano legittimati ad

 essere parte nei conflitti di attribuzione, in relazione al carattere

 diffuso che connota il potere di cui sono espressione,  ma  che  tale

 legittimazione  sussiste  limitatamente  all'esercizio dell'attivita'

 giurisdizionale assistita da garanzia costituzionale  (ordinanze  nn.

 244 e 340 del 1999);

     che  nel  caso  di  specie  il ricorrente e' manifestamente privo

 della legittimazione attiva, in quanto  agisce  quale  "coordinatore"

 dell'ufficio,  secondo  quanto  dispone  l'art.  15  della  legge  21

 novembre  1991,  n.   374,   e   non   nell'esercizio   di   funzioni

 giurisdizionali;

     che percio' il ricorso e' inammissibile per carenza del requisito

 soggettivo.

                           Per questi motivi

                        LA CORTE COSTITUZIONALE

   Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra

 i poteri dello Stato indicato in epigrafe.

   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,

 Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 2000.

                        Il Presidente: Vassalli

                          Il relatore: Contri

                        Il cancelliere: Di Paola

   Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2000.

                Il direttore della cancelleria: Di Paola