N. 22 ORDINANZA 17 - 27 gennaio 2000.
Giudizio sull'ammissibilita' del ricorso per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato.
Giudice di pace - Decadenza e dispensa dal servizio - Disciplina
legislativa - Forma prevista dei provvedimenti - Adozione (con
decreto del Presidente della Repubblica) previa deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura - Ricorso per conflitto tra
poteri sollevato dal giudice di pace di Scandiano, nei confronti
delle Camere del Parlamento - Lamentata attribuzione al Consiglio
superiore della magistratura di un potere non previsto in
Costituzione - Delibazione preliminare sull'ammissibilita' del
conflitto - Carenza della legittimazione del ricorrente, nella
specie non agente nell'esercizio di funzioni giurisdizionali.
Legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 9, comma 3.
Costituzione, artt. 24, 101, 102 e 105; legge 11 marzo 1953, n. 87,
art. 37
(GU n. 5 del 02.02.2000 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,
dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio
ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido
NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale
MARINI, dott. Franco BILE;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito del potere del Consiglio superiore della magistratura
di deliberare provvedimenti di decadenza e dispensa per i giudici di
pace, promosso dal giudice di pace di Scandiano, con ricorso
depositato il 4 maggio 1999 ed iscritto al n. 117 del registro
ammissibilita'
conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1999 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice di pace di Scandiano, quale coordinatore
dell'ufficio, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
del Parlamento, nelle persone dei Presidenti pro-tempore della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, per violazione degli
artt. 24, 101, 102 e 105 della Costituzione, in relazione all'art.
9, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del
giudice di pace), nella parte in cui prevede che "i provvedimenti di
cui ai commi 1 e 2 (decadenza e dispensa dal servizio dei giudici di
pace) sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.";
che il ricorrente ritiene sussistere la propria legittimazione
attiva ad essere parte del conflitto quale "organo competente a
dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene", e
ancora che egli per lo stesso motivo ritiene sussistere la
legittimazione passiva del Parlamento;
che ad avviso del giudice di pace di Scandiano dal combinato
disposto degli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione e dell'art. 1
dell'Ordinamento giudiziario si evincerebbe che le attribuzioni di
ciascun organo giudiziario derivano, "non solo genericamente, ma
specificatamente", dalla Costituzione, e che l'ufficio giudiziario
dovrebbe esercitare effettivamente la sua funzione, essendo essa
indefettibile e dovendo dare tutela ai diritti ed agli interessi
legittimi;
che il ricorrente lamenta la lesione delle sue attribuzioni
operata dalla disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 9
della legge n. 374 del 1991, in particolare osservando che il
Consiglio superiore della magistratura, con le sue deliberazioni in
materia, esercita un potere di decadenza dei giudici di pace non
compreso fra quelli indicati dall'art. 105 della Costituzione;
che il giudice di pace coordinatore di Scandiano assume che il
Parlamento, avendo inserito nel terzo comma dell'art. 9 cit. le
parole: "previa deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura", avrebbe conferito a tale organo un potere "che va
oltre quelli tassativamente previsti dall'art. 105 della
Costituzione", ed avrebbe in tal modo attribuito ai provvedimenti del
Consiglio un carattere decisionale e non semplicemente propositivo,
"con modalita' che portano alla paralisi dell'attivita' di organi
giurisdizionali e conseguentemente alla violazione di attribuzioni
costituzionalmente garantite";
che secondo il ricorrente la lesione si sarebbe in concreto
verificata in quanto il Consiglio superiore della magistratura, con
deliberazione del 17 febbraio 1999 - senza aver considerato l'art. 2
del d.-l. 1 febbraio 1999, n. 16, convertito dalla legge 1 aprile
1999, n. 84 (che ha disposto che i giudici di pace in servizio alla
data di entrata in vigore del d.-l. continuino ad esercitare le loro
funzioni sino alla nomina di altro giudice o alla loro conferma, in
esito alle procedure previste dalla legge) -, ha dichiarato la
decadenza dall'ufficio dello stesso coordinatore, per raggiunti
limiti di eta';
che il giudice di pace di Scandiano, in conclusione, chiede alla
Corte di voler dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 9, terzo
comma, della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui prevede la
"previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura",
per violazione dell'art. 105 della Costituzione.
Considerato che le modifiche apportate all'art. 9 della legge n.
374 del 1991 dall'art. 7 della legge 24 novembre 1999, n. 468
(Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione
del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza
penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 del codice di
procedura penale) non influiscono sulla materia del presente
conflitto;
che nella presente fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo
e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte e'
chiamata a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso per
conflitto di attribuzione sia ammissibile, nel concorso dei requisiti
soggettivi prescritti e in quanto esista la materia di un conflitto
la cui decisione appartenga alla sua competenza, restando
impregiudicata ogni altra decisione;
che, sotto il profilo soggettivo, questa Corte ha piu' volte
affermato come i singoli organi giurisdizionali siano legittimati ad
essere parte nei conflitti di attribuzione, in relazione al carattere
diffuso che connota il potere di cui sono espressione, ma che tale
legittimazione sussiste limitatamente all'esercizio dell'attivita'
giurisdizionale assistita da garanzia costituzionale (ordinanze nn.
244 e 340 del 1999);
che nel caso di specie il ricorrente e' manifestamente privo
della legittimazione attiva, in quanto agisce quale "coordinatore"
dell'ufficio, secondo quanto dispone l'art. 15 della legge 21
novembre 1991, n. 374, e non nell'esercizio di funzioni
giurisdizionali;
che percio' il ricorso e' inammissibile per carenza del requisito
soggettivo.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra
i poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola