Ordinanza 173/2000 (ECLI:IT:COST:2000:173)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: MIRABELLI - Redattore:  - Relatore: CAPOTOSTI
Camera di Consiglio del 05/04/2000;    Decisione  del 25/05/2000
Deposito de˙l 01/06/2000;    Pubblicazione in G. U. 07/06/2000 n.24
Norme impugnate:  
Massime:  25363
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 173

ORDINANZA 25 MAGGIO-1 GIUGNO 2000

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1998 dal Pretore di Taranto nei procedimenti civili vertenti tra R.C. ed altri e l'Azienda U.S.L. TA/1 iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di R.C. ed altri, di C.M. e del S.U.M.A.I., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 27 marzo 1998, in un procedimento cautelare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), in riferimento agli artt. 35, 38 e 39 della Costituzione;

che, affermato il carattere preliminare della questione rispetto all'adozione di qualsiasi ulteriore provveimento esaustivo della fase cautelare, il giudice rimettente richiama i profili di illegittimità costituzionale della norma impugnata, individuati in precedenti provvedimenti emanati inaudita altera parte, di cui dispone l'allegazione all'ordinanza di rimessione;

che, nel giudizio dinanzi alla Corte, è intervenuto il Presidnete del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ed ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità della questione, in quanto l'ordinanza di rimessione non consente di valutarne l'effettiva rilevanza, sostenendo nel merito che la determinazione dei requisiti per la definizione del trattamento riservato ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati costituisce il frutto di una scelta discrezionale del legislatore, conforme ai principi costituzionali e razionale sul piano logico-sistematico;

che si sono altresì costituiti i ricorrenti nel giudizio principale, i quali insistono per l'accoglimento della questione, in quanto la norma impugnata contrasterebbe con gli artt. 3, 4, 35, 36, 38, 39 e 41 della Costituzione, realizzando inoltre un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli specialisti ambulatoriali infracinquantacinquenni ed alti altri medici convenzionati, e prevedendo l'incompatibilità tra la prosecuzione del rapporto e la titolarità del trattamento di quiescenza, senza tener conto dell'entità di quest'ultimo e della sua sufficienza ai fini della sopravvivenza;

che si è infine copstituito il S.U.M.A.I. - Sindacato Unitario Medicina Ambulatoriale Italiana, interveniente nel giudizio principale, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle proposte dai ricorrenti.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Taranto ha ad oggetto l'art. 34, comma 1, della legge n. 449 del 1997, in riferimento agli artt. 35, 38 e 39 della Costituzione;

che l'ordinanza dio rimessione non costituisce alcuna menzione dell'oggetto del giudizio principale, né la descrizione della fattispecie sottoposta all'esame del giudice rimettente, il quale omesso di specificare le ragioni che lo inducono a dubitare della legislazione costituzionale della norma impugnata, limitandosi ad indicare tale disposizione e le norme costituzionali parametro, e ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione ai fini della decisione del procedimento cautelare pendente dinanzi a lui;

che tale motivazione, assolutamente carente sia in ordine alla rilevanza che in ordine alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, non può ritenersi integrata da quella dei decreti, precedentemente emessi nel medesimo procedimento cautelare, di cui ilgiudice a quo ha disposto l'allegazione all'ordinanza di rimessione, dovendo quest'ultima risultare autosufficente ai fini dell'individuazione dei terminie dei profili del giudizio demenadato alla Corte, nonché degli argomenti a sostegno della denuncia d'illegittimità costituzionale della norma impugnata (cfr. ordinanza n. 419 del 1997, sentenza n. 79 del 1996);

che pertanto la questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 35, 38 e 39 della Costituzione, dal Pretore di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola