Ordinanza 152/1998 (ECLI:IT:COST:1998:152)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: GRANATA - Redattore:  - Relatore: VASSALLI
Camera di Consiglio del 07/04/1998;    Decisione  del 23/04/1998
Deposito de˙l 30/04/1998;    Pubblicazione in G. U. 06/05/1998 n.18
Norme impugnate:  
Massime:  23862
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 152

ORDINANZA 23-30 APRILE 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1997 dal pretore di Udine, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il pretore di Udine ha, con ordinanza del 25 febbraio 1997, sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive al reato di cui all'art. 452 del codice penale.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 78 del 3 aprile 1997, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati di cui all'art. 452, secondo comma, del codice penale (la fattispecie, appunto, contestata nel processo a quo).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal pretore di Udine con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola