Ordinanza 332/1997 (ECLI:IT:COST:1997:332)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: GRANATA - Redattore:  - Relatore: MEZZANOTTE
Camera di Consiglio del 18/06/1997;    Decisione  del 10/11/1997
Deposito de˙l 14/11/1997;    Pubblicazione in G. U. 19/11/1997 n.47
Norme impugnate:  
Massime:  23548
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 332

ORDINANZA 10-14 NOVEMBRE 1997

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1995 dal pretore di Brescia, iscritta al n. 1315 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il pretore di Brescia, con ordinanza del 20 gennaio 1995, nel corso di un procedimento penale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3, 76, 25 e 101 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia già avuto cognizione piena del fatto in altro dibattimento a carico di altro soggetto;

che, in particolare, il giudice remittente, nel definire gli esatti termini della questione, riferisce di avere già assolto dal reato di omicidio colposo il conducente di un autoveicolo e di aver prospettato nella sentenza la responsabilità per il medesimo fatto di un terzo che, a seguito del rinvio a giudizio disposto dal pubblico ministero, si trova ora a dover giudicare.

Considerato che, successivamente alla ordinanza di remissione, questa Corte, con sentenza n. 371 del 1996, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata";

che, pertanto, la questione, nei termini in cui è stata prospettata dal pretore di Brescia, è già stata accolta e che conseguentemente essa deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76, 25 e 101 della Costituzione, dal pretore di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola