Ordinanza 257/1997 (ECLI:IT:COST:1997:257)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: VASSALLI - Redattore:  - Relatore: VASSALLI
Camera di Consiglio del 18/06/1997;    Decisione  del 18/07/1997
Deposito de˙l 18/07/1997;    Pubblicazione in G. U. 23/07/1997 n.30
Norme impugnate:  
Massime:  23449
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 257

ORDINANZA 18-18 LUGLIO 1997

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 23 novembre 1996 dal pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre, nel procedimento penale a carico di Facchin Mario ed altro, iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1997 ed il 10 gennaio 1997 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di King Harriet Susan, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre, con ordinanza del 23 novembre 1996 e il pretore di Firenze, con ordinanza del 10 gennaio 1997, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, laddove esclude l'applicazione delle pene sostitutive ai reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria;

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e, quindi, vanno riuniti;

che la medesima questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 145 del 23 maggio 1997, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, e che i giudici a quibus non adducono argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre e dal pretore di Firenze con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente e redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola