Sentenza  297/1996 (ECLI:IT:COST:1996:297)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: FERRI - Redattore:  - Relatore: GRANATA
Camera di Consiglio del 10/07/1996;    Decisione  del 18/07/1996
Deposito de˙l 23/07/1996;    Pubblicazione in G. U. 31/07/1996 n.31
Norme impugnate:  
Massime:  22689
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 297

SENTENZA 18-23 LUGLIO 1996

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1996 dal tribunale di Salerno sul ricorso proposto da Libero Luciana iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice relatore Renato Granata.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 15 gennaio 1996 il tribunale di Salerno - adito con ricorso diretto ad ottenere l'accertamento del diritto di un figlio naturale di anteporre al cognome, derivatogli dall'unico riconoscimento della madre naturale intervenuto oltre quaranta anni dopo il parto, il precedente cognome attribuito dall'ufficiale di stato civile - ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice civile in riferimento all'art. 2 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, assumendo il cognome del genitore che per primo lo abbia riconosciuto, ha diritto di mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi segno distintivo della sua identità personale.

In particolare il tribunale rimettente osserva che, tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale, primo e più immediato elemento della quale è proprio il nome, sicché sussiste un'autonoma esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive.

Il tribunale rimettente invoca poi la sentenza n. 13 del 1994 di questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 della Costituzione, l'art. 165 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi segno distintivo della sua identità personale.

Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 2 della Costituzione - dell'art. 262 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, assumendo il cognome del genitore che per primo lo abbia riconosciuto, ha diritto di mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi segno distintivo della sua identità personale, per sospetta violazione del diritto fondamentale all'identità personale.

2. - La questione è fondata.

2.1. - La Corte, nella sentenza n. 13 del 1994 ha già riconosciuto che il cognome "gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità"; tutela che è di rilievo costituzionale perché il nome, che costituisce "il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale", è riconosciuto "come bene oggetto di autonomo diritto" dall'art. 2 della Costituzione. D'altra parte il diritto all'identità personale costituisce tipico diritto fondamentale, rientrando esso tra "i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana" sicché la sua lesione integra la violazione dell'art. 2 citato.

2.2. - Orbene, la disposizione censurata - dopo aver previsto (al primo comma) che il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto (con prevalenza del cognome del padre in caso di riconoscimento contemporaneo di entrambi i genitori) - prescrive (al secondo comma) che, se la filiazione nei confronti del padre è accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale possa assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. In tal modo la norma appronta una specifica e peculiare tutela del diritto all'identità personale, che comprende - come già sottolineato - il diritto al nome come principale segno identificativo della persona. Infatti è possibile che nell'intervallo di tempo tra il riconoscimento della madre e quello successivo del padre il figlio naturale abbia maturato una precisa identità personale per il fatto di essere riconosciuto, nella comunità dove è vissuto, con il cognome derivatogli dalla madre. Essendosi così radicata una corrispondenza tra soggetto e nome, riferibile al contenuto tipico deldiritto all'identità personale, l'ordinamento appronta un'idonea garanzia contemplando - come rilevato - la facoltà del figlio naturale di aggiungere (invece che sostituire) il cognome del padre a quello della madre. Una medesima ratio è sottesa all'art. 5, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 che, in caso di scioglimento del matrimonio, riconosce la facoltà della donna di conservare il cognome del marito quando sussiste un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

Per contro, analoga tutela la norma censurata non prevede nel caso, sostanzialmente similare, in cui il primo riconoscimento di uno dei due genitori avvenga (come nel caso di specie) in epoca ampiamente successiva alla attribuzione del nome e del cognome da parte dell'ufficiale di stato civile. Anche in questo caso il figlio naturale ha visto intanto radicarsi la sua identità in tale nome, la cui conservazione però non viene salvaguardata - come invece nell'ipotesi precedente - con il riconoscimento della facoltà di aggiungere il cognome del genitore che ha operato il riconoscimento al cognome originariamente attribuitogli. Né rileva il fatto che, ove il figlio - come nella specie - abbia compiuto sedici anni, il riconoscimento non possa avvenire senza il suo consenso, negando il quale l'interessato eviterebbe la conseguenza di vedere sostituire, allo stato attuale della normativa, il nuovo cognome a quello che ormai lo individua nella comunità in cui vive, così preservando il diritto alla sua identità personale: ciò invero potrebbe avvenire soltanto con la rinuncia al riconoscimento stesso, e quindi il figlio ultrasedicenne si troverebbe costretto a scegliere se privilegiare la sua identità personale o il suo stato di filiazione. Alternativa questa del tutto incongrua ed irragionevole, ove si consideri che nessuna situazione di conflitto insorge tra tali diritti, entrambi di rilievo costituzionale, ben potendo la tutela dell'uno conciliarsi con la tutela dell'altro, senza necessità di sacrificare alcuno dei due, con l'attribuzione al figlio naturale, che assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, del diritto di conservare - aggiungendolo o anteponendolo, a sua scelta, a questo - il cognome precedentemente conferitogli con atto formalmente legittimo, quando tale cognome - secondo il prudente apprezzamento del giudice - sia da ritenersi divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 262 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola