Ordinanza 115/1996 (ECLI:IT:COST:1996:115)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: FERRI - Redattore:  - Relatore: FERRI
Camera di Consiglio del 26/03/1996;    Decisione  del 28/03/1996
Deposito del 12/04/1996;    Pubblicazione in G. U. 17/04/1996 n.16
Norme impugnate:  
Massime:  22366
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 115

ORDINANZA 28 MARZO-12 APRILE 1996

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1995 dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Locci Alessandro, iscritta al n. 915 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non ammette la costituzione di parte civile nel processo penale militare;

Considerato che con sentenza n. 60 del 1996 questa Corte ha già esaminato questione identica dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 270 del codice penale militare di pace;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ferri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola