Ordinanza 338/1995 (ECLI:IT:COST:1995:338)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BALDASSARRE - Redattore:  - Relatore: VASSALLI
Camera di Consiglio del 12/07/1995;    Decisione  del 12/07/1995
Deposito de˙l 20/07/1995;    Pubblicazione in G. U. 09/08/1995 n.33
Norme impugnate:  
Massime:  22265
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 338

ORDINANZA 12-20 LUGLIO 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), così come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, promossi con sette ordinanze emesse il 10 e il 17 gennaio 1995 dal Tribunale militare di Verona (n. 2 ordinanze), il 24 gennaio 1995 dal Tribunale militare di Padova, il 19 gennaio 1995 dal Tribunale militare di Torino (n. 3 ordinanze), il 21 febbraio 1995 dal Tribunale militare di Padova, iscritte rispettivamente ai nn. 134, 135, 175, 236, 237, 273 e 309 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11, 14, 19, 21 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale militare di Verona, con due ordinanze del 10 gennaio 1995 e del 17 gennaio 1995, il Tribunale militare di Torino, con tre ordinanze del 19 gennaio 1995, il Tribunale militare di Padova, con due ordinanze del 24 gennaio 1995 e del 21 febbraio 1995, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai procedimenti penali davanti ai Tribunali militari (r.o. 134, 135 del 1995), ai reati militari puniti con la reclusione militare (r.o. 175 del 1995), ai reati militari puniti con la reclusione ordinaria (R.O. 236, 237, 273 del 1995);

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque non fondate;

Considerato che i giudizi, concernenti questioni identiche o analoghe, vanno riuniti;

che questa Corte, con sentenza n. 284 del 1995 ha già dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione", così da ricomprendere tutte le variegate ipotesi prospettate da ciascuno dei giudici a quibus (v. punto 2 del Considerato in diritto);

che, di conseguenza, le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), già dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA