Ordinanza 120/1995 (ECLI:IT:COST:1995:120)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BALDASSARRE - Redattore:  - Relatore: FERRI
Camera di Consiglio del 08/03/1995;    Decisione  del 03/04/1995
Deposito de˙l 13/04/1995;    Pubblicazione in G. U. 19/04/1995 n.16
Norme impugnate:  
Massime:  17746
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 120

ORDINANZA 3-13 APRILE 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1994 dal Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Falardi Gian Pietro ed altro, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Brescia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 81, secondo comma, del codice penale "nei limiti in cui non consente l'applicazione del beneficio della continuazione ai reati colposi";

che, ad avviso del remittente, detta preclusione costituisce una violazione del principio della parità di trattamento in quanto, in caso di contravvenzioni colpose, il trattamento sanzionatorio risulta più grave di quello applicabile in caso di analoghe contravvenzioni dolose;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della questione;

Considerato che nel medesimo provvedimento di rimessione il giudicante dà atto di non aver ancora stabilito la natura dolosa o colposa delle fattispecie di reato sottoposte al suo esame;

che pertanto la questione, presentandosi, allo stato, meramente eventuale e priva dell'indispensabile requisito della rilevanza, va ritenuta manifestamente inammissibile (v. ordd. nn. 76, 370, 412, 498 e 566 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA