Sentenza  87/1994 (ECLI:IT:COST:1994:87)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CASAVOLA - Redattore:  - Relatore: FERRI
Camera di Consiglio del 09/02/1994;    Decisione  del 07/03/1994
Deposito de˙l 15/03/1994;    Pubblicazione in G. U. 23/03/1994 n.13
Norme impugnate:  
Massime:  20476
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 87

SENTENZA 7-15 MARZO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 385, quarto comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1991 dal Pretore di Brescia, sezione distaccata di Chiari nel procedimento penale a carico di Bruno Luciano, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 30 aprile 1991 (pervenuta a questa Corte l'8 giugno 1993), il Pretore di Brescia, sezione distaccata di Chiari, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 385, quarto comma, del codice penale "nella parte in cui non consente che l'attenuante da esso prevista possa applicarsi al reato previsto dal terzo comma dello stesso articolo".

Il remittente premette che l'imputato - citato a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 385, terzo comma, del codice penale perché si era allontanato dalla propria abitazione ove era stato posto agli arresti domiciliari - ha chiesto, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, l'applicazione della pena di giorni 54 di reclusione, pena determinata applicando, fra l'altro, l'attenuante di cui al quarto comma del medesimo art. 385 del codice penale (secondo cui "quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita"), in quanto l'imputato era successivamente rientrato nella sua abitazione. Senonché il pubblico ministero non ha prestato il consenso, ritenendo non applicabile alla fattispecie la detta circostanza attenuante.

Ciò posto, il giudice a quo, rilevato che la norma impugnata, per il modo in cui è formulata, effettivamente non è applicabile alla fattispecie, osserva che le due ipotesi delittuose previste dal primo e dal terzo comma dell'art. 385 del codice penale tutelano lo stesso bene giuridico e che, pertanto, il fatto che il ravvedimento attuoso dell'evaso venga valutato favorevolmente soltanto nell'ipotesi di cui al primo comma determina una evidente disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che le due situazioni - evasione dal carcere ed evasione dagli arresti domiciliari -, pur violando lo stesso bene giuridico, non sono eguali, né omogenee, non foss'altro per le diverse difficoltà che comporta la prima rispetto alla seconda.

Pertanto, conclude l'Avvocatura, non è illogico, e comunque rientra nella discrezionalità del legislatore, prevedere una pena diversa, attraverso l'applicazione di un'attenuante, per fatti di egual natura, ma diversi sotto il profilo della condotta oggettiva.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Brescia, sezione distaccata di Chiari, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 385, quarto comma, del codice penale, "nella parte in cui non consente che l'attenuante da esso prevista possa applicarsi al reato previsto dal terzo comma dello stesso articolo".

Il menzionato articolo del codice penale, dopo aver configurato, nei primi due commi, il delitto di evasione e le relative circostanze aggravanti, estende, al terzo comma, l'applicabilità delle precedenti disposizioni - per quanto qui interessa - "anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani"; prevede, infine, al quarto ed ultimo comma, che la pena è diminuita "quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna".

Il giudice remittente, ritenendo che detta speciale attenuante non sia in radice applicabile, data la formulazione della norma, alla fattispecie criminosa dell'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, ravvisa in tale preclusione un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi, identica quanto agli effetti, del ravvedimento attuoso dell'evaso.

2. - La questione dell'applicabilità o meno della diminuente di cui alla norma impugnata anche all'ipotesi dell'allontanamento dal locus custodiae è stata oggetto di divergenti pronunce della Corte di cassazione. A dirimere il contrasto è, tuttavia, di recente intervenuta la medesima Corte a sezioni unite (sentenza n. 11343 del 10 dicembre 1993), la quale ha definitivamente adottato la soluzione affermativa, osservando, fra l'altro, che l'opposta interpretazione darebbe luogo a disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe e non si sottrarrebbe, quindi, a sospetti di incostituzionalità.

L'interpretazione della norma impugnata fornita dal giudice cui spetta la nomofilachia determina, pertanto, il venir meno del presupposto da cui muove il remittente, con la conseguenza che la questione sollevata deve dichiararsi non fondata.

Spetta ovviamente al medesimo giudice a quo verificare, in ordine alla fattispecie sottoposta al suo giudizio, se nel comportamento tenuto dall'imputato siano ravvisabili gli estremi cui, secondo la citata decisione della Corte di cassazione, è in concreto subordinata la concessione dell'attenuante in questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 385, quarto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia, sezione distaccata di Chiari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA