Ordinanza 491/1994 (ECLI:IT:COST:1994:491)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CASAVOLA - Redattore:  - Relatore: GUIZZI
Camera di Consiglio del 14/12/1994;    Decisione  del 15/12/1994
Deposito de˙l 30/12/1994;    Pubblicazione in G. U. 04/01/1995 n.1
Norme impugnate:  
Massime:  21121
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 491

ORDINANZA 15-30 DICEMBRE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), promosso con ricorso della Regione Lazio, notificato il 23 luglio 1994, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che la Regione Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), deducendo la violazione degli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza della questione;

Considerato che il decreto-legge n. 401 del 1994 non è stato convertito in legge nei termini costituzionali, ed è pertanto decaduto, come risulta dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 24 agosto 1994, n. 197;

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali) sollevata dalla Regione Lazio, per violazione degli artt. 3, 97, 117 e 118, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA