N. 481
ORDINANZA 15-30 DICEMBRE 1994
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 242, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1993 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento penale a carico di Gasco Stefano, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Maggiore Antonino e altri diciassette imputati il giudice istruttore del Tribunale di Caltagirone rinviava a giudizio Gasco Stefano, senza la preventiva contestazione dell'accusa;
che, avanti il Tribunale della stessa città, la difesa del Gasco eccepiva la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 376 del codice di procedura penale abrogato, il quale vieta il rinvio a giudizio senza che l'imputato sia stato interrogato sul fatto o che esso sia stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto;
che il Tribunale ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 242, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale);
che, ad avviso del Tribunale rimettente, l'art. 242, comma 1, lettera c), delle norme transitorie, dispone, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice di rito, l'applicazione delle norme anteriormente vigenti ove si tratti di procedimenti connessi ai sensi dell'art. 45 del codice di procedura penale abrogato, purché le condizioni indicate nella lettera a) dello stesso articolo (avvenuto compimento di un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e contestazione del fatto all'imputato ovvero sua enunciazione in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto) ricorrano anche relativamente a uno solo degli imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che i procedimenti siano già riuniti;
che, nella specie, in considerazione della norma impugnata, il fatto è stato contestato soltanto ad alcuni imputati nel procedimento, accresciutosi a norma dell'art. 45 del codice di procedura penale abrogato, ma non al Gasco, e tanto in evidente contrasto con tutta la giurisprudenza formatasi sotto il vigore del codice di procedura penale abrogato, che - con il combinato disposto degli artt. 376 e 185, n. 3 - sanzionava, per effetto della nullità insanabile, il rinvio a giudizio dell'imputato che non avesse avuto notizia, sostanziale o formale, dell'imputazione ascrittagli;
che tali norme sarebbero, comunque, un'applicazione del principio generale di inviolabilità del diritto di difesa sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
che, pertanto, l'art. 242, comma 1, lett. c), delle norme transitorie del codice di procedura penale vigente sarebbe illegittimo, per contrasto con il menzionato principio di difesa, ove interpretato - come spesso avverrebbe, e come la sua formulazione letterale consentirebbe - nel senso che l'imputato di un reato connesso può essere rinviato a giudizio anche se non sia stato interrogato sul fatto (o che questo sia stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto), essendo sufficiente la ricorrenza di dette condizioni pure per un solo coimputato;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;
che, ad avviso dell'Avvocatura, l'interpretazione dell'art. 242, comma 1, lett. c) delle disposizioni transitorie non conduce alla soluzione proposta dal giudice a quo, essendo possibile (ed anzi doverosa) altra e diversa interpretazione scevra dal prospettato dubbio di legittimità costituzionale, riguardando, la norma, esclusivamente la scelta del rito;
Considerato che il giudice a quo ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 242, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) "se interpretato come spesso avviene e come la sua formulazione letterale sembra consentire" nel significato ritenuto non conforme a Costituzione;
che, difettando nella specie un visibile orientamento giurisprudenziale, la questione è proposta in via meramente ipotetica e deve, dunque, dichiararsi manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 242, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Caltagirone con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA