Sentenza  443/1994 (ECLI:IT:COST:1994:443)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CASAVOLA - Redattore:  - Relatore: GRANATA
Camera di Consiglio del 09/11/1994;    Decisione  del 12/12/1994
Deposito de˙l 23/12/1994;    Pubblicazione in G. U. 28/12/1994 n.53
Norme impugnate:  
Massime:  21041
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 443

SENTENZA 12-23 DICEMBRE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 28, 72, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Porta Giuseppe ed altra, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale nei confronti di Porta Giuseppe e di Fusco Mirella, imputati del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere, in concorso fra loro e senza la prescritta autorizzazione, coltivato due piante di canapa indiana, il g.i.p. presso il Tribunale di Savona ha sollevato, con ordinanza dell'8 febbraio 1994, questione incidentale di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 28, 72, 73 e 75 d.P.R. n. 109/90 come modificati a seguito del d.P.R. n. 171/93, per violazione dei principi di parità di trattamento e di ragionevolezza della norma penale incriminatrice, nella parte in cui non escludono la illiceità penale delle condotte di coltivazione o fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope univocamente destinate all'uso personale proprio.

Premesso che, a seguito dell'abrogazione referendaria, recepita nel d.P.R. n. 171/93, non è più penalmente perseguibile chiunque "per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope", ne ha inferito infatti il giudice a quo che sarebbe per ciò appunto ingiustificatamente discriminatoria la permanente punibilità, alla stregua delle norme denunciate, della condotta (assolutamente omogenea) di colui che (come nella specie) dette sostanze coltivi o fabbrichi, sempre per uso esclusivamente personale.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire l'infondatezza della questione così sollevata.

Considerato in diritto

La questione di legittimità delle norme incriminatrici della "coltivazione o fabbricazione" di sostanze stupefacenti o psicotrope univocamente destinate all'uso personale (artt. 28, 72, 73 e 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) è, come in narrativa detto, prospettata dal giudice a quo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle omogenee condotte - non più penalmente perseguibili a seguito dell'abrogazione referendaria recepita con d.P.R. 171/93 - di importazione, acquisto o detenzione delle medesime sostanze, per l'identico uso personale.

La stessa autorità rimettente non si è però neppur posta il problema se, proprio alla luce, e nel quadro del riferito ius superveniens, l'operata depenalizzazione della condotta di "chi .. comunque detiene" sia già interpretativamente estensibile alle condotte di chi "coltiva e fabbrica" (le sostanze in oggetto, per il fine indicato), quale previste dalla normativa denunciata.

E tale radicale omissione della pur doverosa previa verifica della possibilità di una esegesi adeguatrice del dato normativo impugnato costituisce - come già puntualizzato - motivo assorbente di inammissibilità della questione sollevata (cfr. sent. 456/89): a fortiori quando, come nella specie, i primi interventi giurisprudenziali e dottrinali già risultino orientati proprio nel senso della interpretazione conforme al precetto costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 72, 73 e 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Savona, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA