Ordinanza 429/1994 (ECLI:IT:COST:1994:429)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CASAVOLA - Redattore:  - Relatore: VASSALLI
Camera di Consiglio del 23/11/1994;    Decisione  del 05/12/1994
Deposito de˙l 14/12/1994;    Pubblicazione in G. U. 21/12/1994 n.52
Norme impugnate:  
Massime:  20975
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 429

ORDINANZA 5-14 DICEMBRE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 27 maggio 1994 dal Pretore di Padova, il 3 maggio 1994 dal Pretore di Modena, il 13 maggio ed il 7 marzo 1994 dal Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio, il 3 maggio 1994 dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Vignola, il 20 giugno 1994 dal Pretore di Ravenna - Sezione distaccata di Faenza, il 16 giugno 1994 dal Pretore di Pavia (n. 2 ordinanze), il 16 maggio 1994 dal Pretore di Reggio Emilia ed il 19 maggio 1994 dal Pretore di Piacenza, rispettivamente iscritte ai nn. 456, 491, 506, 507, 521, 522, 530, 531, 613 e 624 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35, 37, 38, 39, 42 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Padova con ordinanza del 27 maggio 1994, il Pretore di Modena con ordinanza del 3 maggio 1994, il Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio, con ordinanze del 13 maggio e 7 marzo 1994, il Pretore di Modena - Sezione distaccata di Vignola, con ordinanza del 3 maggio 1994, il Pretore di Ravenna - Sezione distaccata di Faenza, con ordinanza del 20 giugno 1994, il Pretore di Pavia con due ordinanze del 16 giugno 1994, il Pretore di Reggio Emilia con ordinanza del 16 maggio 1994 e il Pretore di Piacenza con ordinanza del 19 maggio 1994, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi relativamente al reato di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Considerato che, sollevando le ordinanze l'identica questione, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)";

e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 254 del 1994, "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)", sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Padova, dal Pretore di Modena, dal Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio, dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Vignola, dal Pretore di Ravenna - Sezione distaccata di Faenza, dal Pretore di Pavia, dal Pretore di Reggio Emilia e dal Pretore di Piacenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA