Ordinanza 400/1994 (ECLI:IT:COST:1994:400)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CASAVOLA - Redattore:  - Relatore: VARI
Camera di Consiglio del 12/10/1994;    Decisione  del 10/11/1994
Deposito de˙l 23/11/1994;    Pubblicazione in G. U. 30/11/1994 n.49
Norme impugnate:  
Massime:  20926
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 400

ORDINANZA 10-23 NOVEMBRE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), in relazione all'art. 16 dello stesso d.P.R., promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecce, nel ricorso proposto da Cuppone Antonio contro l'Intendenza di Finanza di Lecce, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 26 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecce, nel ricorso proposto da Federico Giovanni contro l'Intendenza di Finanza di Lecce, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 10 novembre 1993 (R.O. n. 259 del 1994) e il 26 novembre 1993 (R.O. n. 260 del 1994), la Commissione tributaria di primo grado di Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, in relazione all'art. 16 dello stesso d.P.R., "nella parte in cui non prevede, ai fini dell'indennità di fine rapporto spettante ai lavoratori autonomi senza organizzazione d'impresa (in particolare i medici generici), la stessa detrazione prevista dall'art. 17 medesimo decreto con riguardo all'indennità spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati";

che nei giudizi a quibus i ricorrenti avevano impugnato il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria sulle istanze di riliquidazione della tassazione dell'indennità di fine rapporto, corrisposta dal fondo generici ENPAM, avanzate sul presupposto che detta indennità debba considerarsi esente da tassazione per quella quota maturata attraverso il versamento dei contributi obbligatori da parte dell'interessato;

che, a giudizio del remittente, "da tempo ormai la posizione del lavoratore autonomo senza organizzazione d'impresa è assimilata a vari fini, e principalmente ai fini fiscali, a quella del lavoratore dipendente, tanto più quando la prestazione del lavoratore autonomo si ricollega ad un rapporto (ed è indubbiamente tale quella del medico generico del servizio sanitario nazionale) di collaborazione coordinata e continuativa";

che, a giudizio del remittente, "le ragioni individuate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 178 del 1986 con riguardo ai lavoratori dipendenti sussistono tutte anche con riferimento ai lavoratori autonomi che concorrono con contributi previdenziali a loro carico alla formazione dell'indennità di fine rapporto";

che, pertanto, "la vigente disciplina appare in contrasto con il principio di uguaglianza, stabilito dall'art. 3 della Costituzione";

Considerato che questa Corte ha, con sentenza n. 50 del 1994, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, stabilendo che la diversità del complesso degli assetti normativi nei quali ricadono le due indennità esclude la trasponibilità di criteri regolatori dall'uno all'altro nonché la sussistenza della denunciata disparità di trattamento;

che, con ordinanza n. 328 del 1994, questa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 53 della Costituzione;

che, in assenza di profili e argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, tali da indurre a diversa decisione, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, in relazione all'art. 16 dello stesso d.P.R. n. 917 del 1986, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA