N. 382
ORDINANZA 26 OTTOBRE-7 NOVEMBRE 1994
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 334 del 7 luglio 1994;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale contenuto all'inizio del quinto periodo dell'ordinanza n. 334 del 7 luglio 1994, sostituendo le parole "considerato che effettivamente a séguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è consentito il sequestro" con le parole "considerato che effettivamente a séguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è consentita la confisca";
Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che l'errore materiale occorso nell'ordinanza n. 334 del 7 luglio 1994 sia corretto come segue:
all'inizio del quinto periodo le parole "considerato che effettivamente a séguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è consentito il sequestro" sono sostituite dalle parole "considerato che effettivamente a séguito della sentenza che applica la pena su richiesta non è consentita la confisca".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA