Ordinanza 35/1994 (ECLI:IT:COST:1994:35)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CASAVOLA - Redattore:  - Relatore: SPAGNOLI
Camera di Consiglio del 26/01/1994;    Decisione  del 26/01/1994
Deposito de˙l 10/02/1994;    Pubblicazione in G. U. 16/02/1994 n.8
Norme impugnate:  
Massime:  20621
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 35

ORDINANZA 26 GENNAIO-10 FEBBRAIO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di Reina Bruno, iscritta al n. 699 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cuneo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato per il giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 439 del 1993, ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio "nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice"; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 76 e 77 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA