Ordinanza 349/1994 (ECLI:IT:COST:1994:349)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CASAVOLA - Redattore:  - Relatore: SPAGNOLI
Camera di Consiglio del 22/06/1994;    Decisione  del 19/07/1994
Deposito de˙l 25/07/1994;    Pubblicazione in G. U. 17/08/1994 n.34
Norme impugnate:  
Massime:  20844
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 349

ORDINANZA 19-25 LUGLIO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1993 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Marsilio Lucio, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Pretore di Padova, con ordinanza del 19 aprile 1993 (r.o. n. 126/1994), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, nella parte in cui tale disposizione prevede il limite minimo edittale di sei mesi di reclusione in luogo di quello generale di quindici giorni ex art. 23, primo comma, del medesimo codice;

Considerato che, con la sentenza n. 341 del 1994, decidendo identica questione sollevata dal medesimo giudice, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 341, primo comma, del codice penale, "nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei";

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile in quanto già decisa con la predetta sentenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale - già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con la sentenza n. 341/994 - sollevata dal Pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA