Ordinanza 333/1994 (ECLI:IT:COST:1994:333)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CASAVOLA - Redattore:  - Relatore: GUIZZI
Camera di Consiglio del 25/05/1994;    Decisione  del 07/07/1994
Deposito de˙l 22/07/1994;    Pubblicazione in G. U. 10/08/1994 n.33
Norme impugnate:  
Massime:  20669
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 333

ORDINANZA 7-22 LUGLIO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Gabrile PESCATORE; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 222 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1993 dal Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Rebuffi Alberto, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Rebuffi Alberto, imputato di rapina e lesione in danno del padre, il Tribunale di Savona disponeva una perizia psichiatrica che accertava la pericolosità sociale dell'imputato, riferibile esclusivamente all'ambito familiare;

che, nel condividere le conclusioni del perito, il tribunale prospettava la necessità di decidere per il proscioglimento dell'imputato e il suo ricovero in un "manicomio giudiziario" (recte: ospedale psichiatrico giudiziario) per un tempo non inferiore a due anni;

che, ad avviso del Tribunale, l'art. 222 codice penale - nella parte in cui obbliga il giudice a ordinare il ricovero dell'imputato prosciolto per infermità psichica in un "manicomio giudiziario" - è in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto la norma non attribuirebbe al giudice il potere di scegliere la misura di sicurezza adeguata all'entità del fatto e alla concreta pericolosità dell'imputato, ma imporrebbe di trattare in modo uguale situazioni fra loro diverse (onde il contrasto con l'art. 3 della Costituzione);

che, in particolare, non sarebbe idonea ad allontanare il sospetto di incostituzionalità della norma "la diversità di durata minima stabilita in relazione alla pena edittale astrattamente irrogabile per il fatto commesso";

che, avendo il perito previsto un aggravamento delle condizioni psichiche del soggetto qualora fosse ricoverato in un "manicomio giudiziario", la norma sarebbe altresì censurabile per la mancata previsione del ricovero del prosciolto in una "comunità terapeutica per malati di mente" del tipo di quella prevista dalla legge n. 180 del 1978 (violazione del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, applicabile, ad avviso del giudice a quo, anche alle misure di sicurezza);

che è intervenuto il presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione in base alla consolidata giurisprudenza della Corte che ritiene non applicabile l'art. 27, terzo comma, della Costituzione alle misure di sicurezza (sentenze nn. 139/1982, 106/1972 e 68/1967), ma riferibile esclusivamente alle pene;

che con ordinanza n. 24 del 1985 questa Corte ha, altresì, dichiarato inammissibile analoga questione di costituzionalità della norma impugnata sulla considerazione che gli interventi di innovazione normativa, conseguenti all'accoglimento, esulerebbero del tutto dai suoi poteri, in quanto comporterebbero "l'esercizio di scelte discrezionali rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore".

Considerato che l'ordinanza di rimessione, con la richiesta d'una nuova disciplina delle norme applicabili in seguito al proscioglimento per totale infermità psichica, nulla aggiunge nella sostanza alle argomentazioni già esaminate e respinte con l'ordinanza n. 24 del 1985 e la sentenza n. 139 del 1982.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 c.p. sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA