Ordinanza 323/1994 (ECLI:IT:COST:1994:323)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CASAVOLA - Redattore:  - Relatore: RUPERTO
Camera di Consiglio del 06/07/1994;    Decisione  del 07/07/1994
Deposito de˙l 20/07/1994;    Pubblicazione in G. U. 10/08/1994 n.33
Norme impugnate:  
Massime:  20745
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 323

ORDINANZA 7-20 LUGLIO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1994 dal Tribunale di Tolmezzo sul reclamo proposto da Cargnelutti Walter nei confronti di Cargnelutti Edino ed altra, iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di reclamo avverso il decreto con cui il giudice designato alla trattazione di una domanda di provvedimento di urgenza aveva respinto la stessa, il Tribunale di Tolmezzo, con ordinanza emessa il 17 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del codice di procedura civile;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata - consentendo il reclamo del solo provvedimento di accoglimento - privilegia la condizione del resistente a danno di quella del ricorrente, che si vede precludere la possibilità di modificare la situazione cui intendeva che fosse posto riparo, mentre la controparte può, con il suo reclamo, conseguire la modificazione o l'annullamento di ciò che era stato posto a tutela del diritto dell'altro.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 253/1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, avendo per oggetto una norma che non fa più parte dell'ordinamento per essere già stata dichiarata, successivamente all'ordinanza di rimessione, costituzionalmente illegittima.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Tolmezzo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA