Ordinanza 322/1994 (ECLI:IT:COST:1994:322)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CASAVOLA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Camera di Consiglio del 06/07/1994;    Decisione  del 07/07/1994
Deposito de˙l 20/07/1994;    Pubblicazione in G. U. 10/08/1994 n.33
Norme impugnate:  
Massime:  20846
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 322

ORDINANZA 7-20 LUGLIO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33 recante: "Disciplina della proroga degli organi amministrativi", promosso con ricorso della Regione Calabria notificato il 14 febbraio 1994 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Regione Calabria ha impugnato, in riferimento agli artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione, il decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) nel presupposto interpretativo, ipotizzato come eventuale, che l'art. 9, comma 1, del medesimo decreto-legge - secondo cui "le disposizioni .. (del decreto) operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi contenuti" - sia idoneo a determinare l'immediata abrogazione della preesistente normativa regionale in materia (che, nella specie, è contenuta nella legge della Regione Calabria 5 agosto 1992, n. 13), nel qual caso la disciplina denunziata sarebbe, secondo la ricorrente, invasiva della sua competenza costituzionalmente garantita ed in particolare:

a) l'attribuzione ai presidenti degli organi collegiali, in caso di inerzia di questi ultimi, della competenza in ordine alla designazione e alla nomina dei titolari degli organi amministrativi scaduti, contenuta nell'art. 4, comma 2, violerebbe sia le competenze regionali in materia di ordinamento degli uffici (art. 117 della Costituzione), sia le competenze statutarie (art. 123 della Costituzione), sia, infine, se riferita a nomine di competenza del Consiglio regionale, la configurazione del presidente del Consiglio regionale come organo privo di rilevanza esterna (artt. 121 e 122 della Costituzione);

b) la disciplina della proroga degli organi amministrativi scaduti e degli atti da questi emanati, nel limitare la competenza degli organi prorogati agli atti di ordinaria amministrazione nonché agli atti urgenti e indifferibili (art. 3), inciderebbe sulla competenza regionale in materia, violando l'art. 117 della Costituzione; questa censura sarebbe da estendere al collegato art. 6 del decreto-legge, che prevede la nullità degli atti compiuti dagli organi decaduti;

c) la previsione (art. 8) della conferma degli atti di ricostituzione degli organi scaduti adottati dai presidenti degli organi collegiali sulla base della disciplina vigente al momento della loro adozione (e cioè sulla base dei decreti-legge che hanno preceduto quello impugnato nel presente giudizio) violerebbe sia l'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, in relazione anche all'art. 15, comma 2, lett. d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia le competenze regionali in materia di organizzazione di uffici ed enti (artt. 117 e 123 della Costituzione), precludendo alle regioni di revocare gli atti illegittimi dei loro presidenti e di provvedere diversamente in ordine agli organi scaduti;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle questioni.

Considerato che il decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33 non è stato convertito in legge nel termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1994;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 186 del 1994), le questioni sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, secondo comma, 6, 8 e 9 del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), sollevate, in riferimento agli artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA