Ordinanza 320/1994 (ECLI:IT:COST:1994:320)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: PESCATORE - Redattore:  - Relatore: PESCATORE
Camera di Consiglio del 06/07/1994;    Decisione  del 07/07/1994
Deposito de˙l 20/07/1994;    Pubblicazione in G. U. 10/08/1994 n.33
Norme impugnate:  
Massime:  20341
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 320

ORDINANZA 7-20 LUGLIO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Gabriele PESCATORE; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1993 dal Pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Padovan Luciano, iscritta al n. 712 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Trieste, nel corso di un procedimento penale a carico di Padovan Luciano, imputato, tra l'altro, del reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per aver fatto installare, in qualità di proprietario - committente, in assenza di concessione edilizia, un serbatoio per gas di petrolio liquefatto su piattaforma in cemento, e relativa recinzione in rete metallica, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, con ordinanza emessa il 29 giugno 1993 (R.O. n. 712 del 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma e 116 della Costituzione, e all'art. 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), questione di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma e 68, terzo comma, lett. f), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);

Considerato che il giudice a quo fonda le proprie censure sull'asserito contrasto tra la normativa regionale, la quale prevede che la realizzazione di nuovi impianti tecnologici sul patrimonio edilizio già esistente, anche in zona sottoposta a vincolo paesaggistico o di interesse storico ai sensi delle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939, sia sottoposta ad autorizzazione, e la normativa statale, che contemplerebbe, invece, la concessione;

che identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 178 del 1994, e, quindi, manifestamente infondata con ordinanze nn. 200 e 216 del 1994;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta motivi nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che, di conseguenza la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma e 116 della Costituzione, ed all'art. 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), dal Pretore di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente e redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA