N. 29
ORDINANZA 26 GENNAIO-10 FEBBRAIO 1994
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7- bis, comma 3, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (recte: art. 8, comma 3) (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari), promossi con tre ordinanze emesse il 30 aprile 1993 dal Pretore di Macerata nei procedimenti penali a carico di Fatehi Parviz, Began Ramadan e Ben Alì Mohamed Ben Belgacem, iscritte ai nn. 417, 418 e 419 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso di tre diversi procedimenti penali (a carico, rispettivamente, di Fatehi Parviz, Began Ramadan e Ben Alì Mohamed Ben Belgacem), il Pretore di Macerata ha sollevato, con tre distinte ordinanze, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 3, (recte art. 8, comma 3) del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari), che integra il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39;
che, ad avviso del pretore rimettente, la norma contenuta nel comma 3 del detto art. 7- bis sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione;
che la diversità di trattamento riservata alle figure di reato previste dai primi due commi della disposizione indicata, rispetto a tutte le altre figure criminose, sarebbe priva di una razionale giustificazione, giacché essa costituirebbe l'espressione di una concezione del rito direttissimo peculiare al vecchio sistema processuale, caratterizzato da una finalità repressiva fulminea e ingiustificatamente esemplare;
che la norma sarebbe quindi priva di intrinseca ragionevolezza, perché, pur essendo inserita in un testo di legge che si ispira alla esigenza di sfoltimento della popolazione penitenziaria, produrrebbe, all'opposto, un aumento del numero degli arrestati ancor prima della celebrazione dei processi e sarebbe quindi in contrasto con l'art. 13 della Costituzione, il quale, ponendo una riserva di legge vincolata, esigerebbe l'indicazione dei presupposti che giustificano la scelta dell'arresto nei casi di specie;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, di infondatezza della sollevata questione;
Considerato che il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107, portatore della disposizione impugnata, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993;
che, pertanto, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, v. l'ordinanza n. 389 del 1993), la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Macerata con le ordinanze in epigrafe, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7- bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come inserito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Pretore di Macerata, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA