Ordinanza 262/1994 (ECLI:IT:COST:1994:262)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CASAVOLA - Redattore:  - Relatore: MENGONI
Camera di Consiglio del 08/06/1994;    Decisione  del 20/06/1994
Deposito de˙l 23/06/1994;    Pubblicazione in G. U. 29/06/1994 n.27
Norme impugnate:  
Massime:  20411
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 262

ORDINANZA 20-23 GIUGNO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1993 dalla Corte dei conti nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale nei confronti di Losi Andrea ed altri, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di responsabilità promosso con atto di citazione del 2 giugno 1988 contro amministratori della Comunità montana dell'Appennino piacentino e riassunta con atto del 5 novembre 1992 contro gli eredi di uno di essi, la Corte dei conti, con ordinanza del 6 aprile 1993, pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nella parte in cui dispone che "la responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi";

che il giudice remittente ritiene applicabile alle comunità montane la legislazione comunale e provinciale in materia di finanza e di contabilità, incluse le norme relative alla responsabilità degli amministratori e dei dipendenti;

che la norma impugnata - applicabile nel caso di specie, trattandosi di eredi di un amministratore di comunità montana deceduto dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 - è ritenuta contrastante con i principi di razionalità e di euguaglianza alla stregua della motivazione della sentenza n. 383 del 1992 di questa Corte, che ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità mirante ad ottenere l'estensione della norma a tutti gli amministratori e i dipendenti pubblici;

che è ravvisata anche la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione perché la norma in esame, da un lato, "legittima, anche a favore degli eredi di un peculatore, l'arricchimento da causa illecita a danno dell'erario", dall'altro "fa discendere .. dalla morte di uno dei corresponsabili in solido un aggravamento della posizione debitoria degli altri corresponsabili";

Considerato che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione è intervenuto il d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito nella legge 27 ottobre 1993, n. 423, il cui art. 1, comma 6, precisa che la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province e dei comuni "si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano beneficiato patrimonialmente";

che la medesima precisazione è ripetuta nell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che ha generalizzato la norma a tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica;

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice rimettente per un riesame della rilevanza della questione alla stregua delle nuove disposizioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA