Ordinanza 23/1994 (ECLI:IT:COST:1994:23)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CASAVOLA - Redattore:  - Relatore: GUIZZI
Camera di Consiglio del 15/12/1993;    Decisione  del 24/01/1994
Deposito de˙l 03/02/1994;    Pubblicazione in G. U. 09/02/1994 n.7
Norme impugnate:  
Massime:  20615
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 23

ORDINANZA 24 GENNAIO-3 FEBBRAIO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1993 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Khemiri Mourad Ben Balloum, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1993, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale contro Khemiri Mourad Ben Balloum, espulso dal territorio nazionale, il difensore dell'imputato avanzava un'istanza di rinvio affinché il suo assistito, previo rilascio di un'autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa, potesse far rientro in Italia allo scopo di partecipare alla celebrazione del dibattimento;

che, decidendo sull'istanza, il Tribunale ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui non prevede che lo straniero espulso sia autorizzato al rientro nel territorio nazionale in modo da consentirgli di partecipare alla fase dibattimentale del procedimento penale avviato a suo carico;

che, così come ha osservato il Tribunale rimettente, il decreto-legge 1° luglio 1992, n. 323, modificativo dell'art. 7 del decreto-legge n. 416 del 1989 (convertito nella legge n. 39 del 1990), aveva espressamente previsto che lo straniero espulso avesse la facoltà di far rientro in Italia allo scopo di partecipare al processo instaurato nei suoi confronti;

che essendo decaduto il decreto-legge n. 323 del 1992, per mancata conversione nei termini di legge, ne dovrebbe conseguire il rigetto dell'istanza del difensore;

che, tuttavia, un tale provvedimento, frutto del menzionato assetto legislativo, si risolverebbe, per lo straniero espulso, in una ingiustificata e deteriore differenza di trattamento rispetto al cittadino italiano sottoposto al procedimento penale, con conseguente ingiustificata compressione del diritto di difesa e violazione dei principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale.

Considerato che l'ordinanza di rimessione motiva la questione sulla base della mancata conversione del decreto-legge n. 323 del 1992, con riferimento all'art. 5, comma 3 (che consente allo straniero espulso di partecipare al processo instaurato nei suoi confronti);

che tale norma successivamente riproposta in altri decreti-legge, pure decaduti, è stata infine approvata dal Parlamento attraverso la conversione del decreto-legge n. 187 del 1993 sì che costituisce, ora, norma vigente nel nostro ordinamento (articolo 7 della legge n. 39 del 1990, comma 12-quinquies);

che gli atti vanno quindi restituiti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA