N. 157
ORDINANZA 14-21 APRILE 1994
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Gabriele PESCATORE; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1993 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia sul giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore generale nei confronti di Tattaresu Gavino, iscritta al n. 581 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 aprile 1993, il Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia della Corte dei conti - nel corso del giudizio di responsabilità per danno erariale proposto dal Procuratore regionale della Corte dei conti contro Tattaresu Gavino - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), "nella parte in cui limita la possibilità di determinazione presidenziale del danno da risarcire alle sole cause di valore non superiore a lire 480.000", in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
che il remittente, ritenuto di poter far ricorso, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, per la determinazione del danno, alla procedura di cui all'art. 55 del regio decreto n. 1214 del 1934, ha rilevato che il limite monetario previsto dalla norma citata, rimasto immutato dal 1972, risulta ormai datato ed avulso da ogni significato economico, in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che, successivamente alla emanazione della ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19;
che l'art. 5, ottavo comma, di tale decreto eleva il limite di somma di cui alla norma impugnata a lire 5.000.000, prevedendo altresì l'aggiornamento di detto limite, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Corte dei conti;
che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza della questione da parte del giudice a quo, alla stregua di tale ius superveniens.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al presidente della sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia della Corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA