Ordinanza 145/1994 (ECLI:IT:COST:1994:145)
Giudizio:  GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente: CASAVOLA - Redattore:  - Relatore: CHELI
Camera di Consiglio del 23/03/1994;    Decisione  del 25/03/1994
Deposito de˙l 13/04/1994;    Pubblicazione in G. U. 20/04/1994 n.17
Norme impugnate:  
Massime:  20806
Atti decisi: 
Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce:  1994/44   

Pronuncia

N. 145

ORDINANZA 25 MARZO-13 APRILE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza n. 44 del 17 febbraio 1994;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nella motivazione e nel dispositivo dell'ordinanza n. 44 del 17 febbraio 1994;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che l'ultimo capoverso della motivazione e il dispositivo della ordinanza n. 44 del 17 febbraio 1994 siano corretti nel modo che segue: inserire la parola "manifestamente" prima della parola "inammissibile" nell'ultimo capoverso della motivazione e nel dispositivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA