Ordinanza 133/1994 (ECLI:IT:COST:1994:133)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CASAVOLA - Redattore:  - Relatore: BALDASSARRE
Camera di Consiglio del 23/03/1994;    Decisione  del 24/03/1994
Deposito de˙l 07/04/1994;    Pubblicazione in G. U. 13/04/1994 n.16
Norme impugnate:  
Massime:  20638
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 133

ORDINANZA 24 MARZO-7 APRILE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SONTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 463 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) promosso con ricorso della Regione Calabria, notificato il 14 dicembre 1993, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 463 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), deducendo la violazione degli artt. 117, 118, 121, 122, 123 e 77, ultimo comma, della Costituzione;

che, ancorché formulate nei confronti dell'intero decreto-legge, le censure della Regione Calabria concernono, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, secondo comma, 6 e 8 del decreto-legge n. 463 del 1993, ma solo per la eventualità che l'art. 9, primo comma, dello stesso decreto-legge - il quale stabilisce che le disposizioni di quest'ultimo atto si applicano nei confronti delle regioni a statuto ordinario fino a quando queste ultime non avranno adeguato i loro ordinamenti ai principi generali ivi contenuti - sia ritenuto tale da determinare l'abrogazione della normativa regionale vigente (nel caso: della legge della Regione Calabria 5 agosto 1992, n. 13, che ha adeguato la legislazione regionale ai principi dell'art. 97 della Costituzione e a quelli affermati nella sentenza n. 208 del 1992 di questa Corte);

che, infatti, ove l'interpretazione dell'art. 9, primo comma, del decreto-legge impugnato, fosse quella paventata dalla ricorrente, la disciplina denunziata sarebbe illegittima, in quanto:

a) l'attribuzione ai presidenti degli organi collegiali, in caso di inerzia di questi ultimi, della competenza in ordine alla designazione e alla nomina dei titolari degli organi amministrativi scaduti, contenuta nell'art. 4, secondo comma, violerebbe sia le competenze regionali in materia di ordinamento degli uffici, sia le competenze statutarie (art. 123 della Costituzione), sia, infine, gli artt. 121 e 122 della Costituzione, se riferita alle nomine di competenza del Consiglio regionale, perché verrebbe ad attribuire al presidente del Consiglio regionale funzioni di rilevanza esterna;

b) la previsione della proroga degli organi amministrativi scaduti e degli atti da questi compiuti, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili (art. 3), nonché la previsione della nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi scaduti (art. 6) inciderebbero sulle competenze regionali violando l'art. 117 della Costituzione;

c) la previsione della convalida degli atti di ricostituzione degli organi scaduti adottati dai presidenti degli organi collegiali sulla base della disciplina vigente al momento della loro adozione, e cioè sulla base dei decreti-legge che hanno preceduto quello impugnato nel presente giudizio, violerebbe sia l'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 15, secondo comma, lett. d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia la competenza regionale in materia di organizzazione di uffici ed enti, non potendo le regioni revocare gli atti illegittimi compiuti dai loro presidenti e provvedere diversamente in ordine agli organi scaduti.

Considerato che il decreto-legge 19 novembre 1993, n. 463 non è stato convertito in legge nel termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 del 18 gennaio 1994;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 74 del 1994), le questioni sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, secondo comma, 6, 8 e 9, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 463 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), sollevate dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 117, 118, 121, 122, 123 e 77, ultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA