N. 120
ORDINANZA 23-31 MARZO 1994
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quinto comma (recte, quinto capoverso), della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1992 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Di Maggio Giuseppe e la Presidenza della Regione siciliana ed altro, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento della Regione siciliana;
Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il Pretore di Palermo, nel procedimento civile vertente tra Di Maggio Giuseppe e la Presidenza della Regione siciliana, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 6, quinto capoverso, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), nella parte in cui prevede che al funzionario supplente delle commissioni provinciali di controllo sia corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000, e non un compenso determinato in proporzione all'indennità stabilita per il componente effettivo e al numero delle sedute tenute;
che, ad avviso del giudice a quo, detta norma sarebbe fonte di ingiustificata disparità di trattamento a danno del componente supplente, qualora questi partecipi alla maggioranza o, addirittura, alla totalità delle sedute della commissione - com'è avvenuto nella fattispecie - per la persistente assenza di un componente effettivo;
Considerato che la disposizione denunziata introduce una disciplina differenziata per le indennità di carica dei componenti, effettivi e supplenti, delle commissioni provinciali di controllo, secondo modalità che sono espressione di una razionale ponderazione del legislatore regionale;
che la controversia all'esame del giudice rimettente trae spunto dalla situazione determinatasi nella commissione provinciale di controllo di Palermo a causa della reiterata assenza di alcuni membri effettivi, cui si sarebbe potuto far fronte dichiarando la decadenza di detti componenti, ai sensi dell'art. 32, primo comma, dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, di cui alla legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 6, quinto capoverso, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), nella parte in cui prevede che al funzionario supplente delle commissioni provinciali di controllo sia corrisposto un gettone di presenza di lire 60.000, e non un compenso determinato in proporzione all'indennità stabilita per il componente effettivo e al numero delle sedute tenute.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA