N. 98
ORDINANZA 8-15 MARZO 1993
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993, il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992, dipendente dalla riproduzione meccanica del testo depositato della sentenza medesima;
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che, nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992, sia corretto il seguente errore materiale:
1) nel "Considerato in diritto", al punto 2), nel secondo periodo le parole "In proposito è opportuno premettere" sono sostituite dalle seguenti: "Per quel che riguarda il riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, va rilevato".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA