Ordinanza 85/1993 (ECLI:IT:COST:1993:85)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CASAVOLA - Redattore:  - Relatore: VASSALLI
Camera di Consiglio del 27/01/1993;    Decisione  del 26/02/1993
Deposito de˙l 11/03/1993;    Pubblicazione in G. U. 17/03/1993 n.12
Norme impugnate:  
Massime:  19267
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 85

ORDINANZA 26 FEBBRAIO-11 MARZO 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1992 dal Magistrato di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Spadaccini Ferdinando ed altro, iscritta al n. 504 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui stabiliscono un tetto massimo di durata della sanzione sostitutiva applicata in sede di conversione della pena pecuniaria;

Considerato che la medesima questione è già stata decisa dalla Corte nel senso della manifesta infondatezza con ordinanze n. 152 e n. 277 del 1992;

e che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Sassari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA