N. 413
ORDINANZA 5-23 NOVEMBRE 1993
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1993 dal Pretore di Padova - sezione distaccata di Este - nel procedimento civile vertente tra Ferrari Luigi e la U.S.L. n. 22 di Este Montagnana, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore dott. Renato Granata;
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da un titolare di farmacia convenzionata contro la U.S.L. n. 22 di Este Montagnana il pretore di Padova, sezione distaccata di Este, con ordinanza del 21 gennaio 1993, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli art. 3 e 53 della Costituzione - dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) nella parte in cui dispone che il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alla farmacie di quanto dovuto per la vendita delle specialità medicinali (in regime di assistenza diretta), trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets;
che secondo il giudice rimettente la norma si porrebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza (perché introduce una prestazione patrimoniale obbligatoria di carattere tributario a carico di una limitata categoria di cittadini), sia con il principio secondo cui ogni cittadino è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva; inoltre non sarebbe rispettosa del criterio di progressività al quale deve essere uniformato il sistema tributario (art. 53 della Costituzione);
Considerato che analoga questione di costituzionalità è già stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 102 del 1993 e manifestamente infondata con ordinanze n. 279 e n. 302 del 1993;
che nessuna nuova argomentazione viene addotta, né alcun diverso profilo prospettato;
che pertanto le questioni sono manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Padova, sezione distaccata di Este, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA