Ordinanza 380/1993 (ECLI:IT:COST:1993:380)
Giudizio:  GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente: CASAVOLA - Redattore:  - Relatore: GUIZZI
Camera di Consiglio del 07/07/1993;    Decisione  del 06/10/1993
Deposito de˙l 14/10/1993;    Pubblicazione in G. U. 20/10/1993 n.43
Norme impugnate:  
Massime:  19797
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 380

ORDINANZA 6-14 OTTOBRE 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato sollevato dalla Provincia di Torino nei confronti del Governo della Repubblica, con ricorso depositato in Cancelleria il 21 giugno 1993 ed iscritto al n. 48 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993, il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che gli articoli 3 ed 8 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, prevedono riduzioni ai contributi spettanti alle amministrazioni provinciali e limitano, inoltre, l'ammontare dei mutui che la Cassa depositi e prestiti può concedere per il finanziamento degli investimenti degli enti locali;

che la Provincia di Torino ritiene che tali disposizioni compromettano l'esercizio delle sue funzioni, costituzionalmente garantite, e ledano altresì la sua autonomia finanziaria e statutaria;

che contro le norme del decreto-legge, prima indicate, la Provincia ha sollevato conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato nei confronti del Governo della Repubblica, invocando, a sostegno dell'ammissibilità del ricorso, la sent. n. 69 del 1978 di questa Corte;

Considerato che non sussistono i requisiti di ordine soggettivo prescritti dal primo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte), dal momento che la Provincia non agisce come soggetto appartenente al complesso di autorità costituenti lo Stato, nell'accezione propria dell'art. 134 della Costituzione;

che non vale il richiamo della ricorrente alla sent. n. 69 del 1978, giacché la nozione di "potere dello Stato", ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, può estendersi - come è stato già chiarito (v., ad es., l'ord. 23 maggio 1990) - a figure esterne all'organizzazione dello Stato nei soli casi in cui queste esercitino poteri che rientrano nello svolgimento di più ampie funzioni, i cui atti finali siano imputati allo Stato-autorità;

che le considerazioni svolte assorbono ogni ulteriore profilo d'inammissibilità;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, sollevato dalla Provincia di Torino nei confronti del Governo della Repubblica, in relazione agli artt. 3 e 8 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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AVVERTENZA: La decisione sopra pubblicata è relativa al

ricorso n. 48 reg. unico amm. confl. riportato alla pag. 29

della presente Gazzetta Ufficiale.