Ordinanza 334/1993 (ECLI:IT:COST:1993:334)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CASAVOLA - Redattore:  - Relatore: SPAGNOLI
Camera di Consiglio del 31/03/1993;    Decisione  del 07/07/1993
Deposito de˙l 23/07/1993;    Pubblicazione in G. U. 11/08/1993 n.33
Norme impugnate:  
Massime:  19744 19745
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 334

ORDINANZA 7-23 LUGLIO 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale, dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1992 dal Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Bardelli Alessio, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Livorno dubita che l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del pretore che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità della sospensione condizionale della pena, contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dato che porrebbe l'imputato in una condizione deteriore rispetto a chi non si trovi nella stessa situazione e ne menomerebbe il diritto di difesa: ad avviso del rimettente, infatti, al riconoscimento dell'incompatibilità concorrono ragioni analoghe a quelle poste a base delle sentenze nn. 124 e 186 del 1992, 496 del 1990 e 502 del 1991;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto nel giudizio;

Considerato che con la sentenza n. 186 del 1992 - il cui dispositivo è stato corretto con l'ordinanza n. 313 dello stesso anno - questa Corte ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio";

che la locuzione "giudice del dibattimento" è comprensiva di qualunque giudice - compreso il pretore - chiamato a celebrare il dibattimento;

che perciò la questione è manifestamente inammissibile in quanto già decisa con la predetta sentenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale - già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con la sentenza n. 186 del 1992 - sollevata dal Pretore di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA